Appalti Pubblici | Costruzioni | Edilizia
Data Pubblicazione:

Nell’offerta tecnica, il superamento del limite dimensione è causa di esclusione e di stralcio?

I limiti dimensionali previsti dai bandi di gara sono espressi in termini di pagine, caratteri o righe e mirano a garantire uniformità e agevolare la valutazione da parte delle commissioni, ma non sempre il loro superamento comporta automaticamente l’esclusione dell’offerta. In questo contesto si inserisce la sentenza del TAR Veneto n. 733/2025, che ha confermato la legittimità della valutazione tecnica effettuata da una commissione di gara, nonostante alcune irregolarità formali legate al formato e al contenuto delle relazioni tecniche.

L’offerta tecnica nelle gare pubbliche: contenuti, regole e limiti dimensionali

L'offerta tecnica è il documento in cui si illustra in modo completo il progetto proposto all’ente pubblico in risposta al bando di gara indetto.

In questo documento bisogna rispondere a tutti i requisiti richiesti nel bando, come:

  • fornire informazioni sul piano di lavoro;
  • le risorse utilizzate;
  • le fasi del progetto;
  • la durata dell’intervento;
  • le ore di lavoro previste.

La compilazione di questi dati richiede particolare attenzione, poiché saranno oggetto di valutazione da parte della commissione che sceglierà l’offerta migliore.

L’offerta tecnica è soggetta a regole specifiche, tra cui il rispetto dei limiti dimensionali indicati stesso nel disciplinare di gara. Si tratta di limiti, solitamente espressi in numero di pagine, caratteri, righe, che sono finalizzati a garantire l’omogeneità delle proposte e a semplificare la comparazione da parte della commissione giudicatrice. Tuttavia, non sempre il superamento di tali limiti è da considerarsi automaticamente come causa di esclusione o di stralcio parziale dell’offerta. La questione si inserisce nel più ampio tema dell’equilibrio tra formalismo e sostanzialismo nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Quindi l’eventuale sforamento delle dimensioni può essere valutato come una mera irregolarità formale, priva di effetti invalidanti sull’efficacia dell’offerta. Questo approccio risponde all’esigenza di evitare un eccessivo formalismo, che rischierebbe di sacrificare l’interesse sostanziale, che invece è inerente alla selezione della proposta migliore in termini di qualità, innovazione e affidabilità.

Ne consegue che le regole che fissano dei limiti di lunghezza per l’offerta tecnica, come il numero di pagine o di caratteri, devono essere interpretate in modo ragionevole e proporzionato. Questo significa che bisogna valutare caso per caso e verificare se il superamento di quei limiti ha davvero creato un problema, ad esempio se ha messo in difficoltà la commissione nella valutazione o se ha dato un vantaggio scorretto a un concorrente rispetto agli altri.
Le stazioni appaltanti non devono limitarsi ad applicare rigidamente le regole formali, ma devono anche tenere conto dell’obiettivo principale della gara ossia scegliere l’offerta tecnicamente migliore per l’interesse pubblico.

In conclusione, superare i limiti di lunghezza dell’offerta tecnica non porta automaticamente all’esclusione o all’eliminazione di parte dell’offerta, a meno che nel bando di gara non sia scritto in modo chiaro e preciso che la trasgressione di tali limiti comporti l’esclusione automatica. Ulteriori chiarimenti in merito si hanno con la sentenza del TAR del Veneto n. 733/2025.

La discrezionalità tecnica della commissione nella valutazione delle offerte

Una società di costruzioni ha presentato ricorso, al TAR del Veneto, contro l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica, finanziata con fondi PNRR.

L’oggetto del contenzioso riguarda la valutazione delle offerte tecniche, con l’osservanza dei limiti dimensionali imposti per la relazione tecnica.

La ricorrente sosteneva che:

  • la società vincitrice avesse presentato una relazione tecnica in formato A3 anziché A4, superando il limite di quattro pagine previsto nella lettera di invito. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto escludere le pagine eccedenti dalla valutazione o assegnare un punteggio pari a zero;
  • la relazione della prima classificata non avrebbe descritto adeguatamente produzione, assemblaggio e prefabbricazione;
  • la Commissione avrebbe assegnato un elevato punteggio alla società vincitrice nonostante l’omissione dell’organigramma di cantiere con relativi curricula.

In merito al primo punto il Tar ha precisato come la giurisprudenza amministrativa avesse ormai chiarito da tempo che “la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis” (Cons. Stato, Sez. V, 18-8-2023, n. 7815) e che “l’indicazione nella legge di gara di limiti dimensionali ha un carattere solitamente orientativo, volendo favorire la speditezza dei lavori dell’Amministrazione, ma non può mai assurgere a causa di esclusione, giacché in tale caso la previsione si porrebbe in contrasto con il noto principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10 del codice vigente (…).

Il TAR chiarisce quindi che la disciplina di gara imponeva limiti chiari sia sul formato sia sull’estensione delle relazioni tecniche, prevedendo che eventuali contenuti eccedenti non dovessero essere esaminati, tuttavia, queste regole non vanno applicate in modo eccessivamente rigido. Bisogna usare buon senso e valutare caso per caso. Il limite di pagine serve soprattutto per rendere più facile e veloce il lavoro di chi deve valutare. Quindi, se una relazione supera di poco il limite, ma questo non cambia davvero la sostanza della valutazione, non si può automaticamente escludere il concorrente ovvero attribuirgli un punteggio pari a zero.

Relativamente al secondo punto viene chiarito che “È altresì infondata la censura (…) con cui la parte ricorrente contesta il punteggio assegnato a *** *** in ordine al sub-criterio E.2 in quanto la relazione non descriverebbe “la produzione, l’assemblaggio e/o il livello di prefabbricazione” degli edifici in legno realizzati. Da un lato, infatti, come evidenziato dalla controinteressata (…), la relazione descrittiva consente di ricavare, seppur in modo sommario, le modalità produttive e di assemblaggio utilizzate nelle precedenti opere; dall’altro, la Commissione ha dimostrato di aver tenuto conto della non piena completezza della relazione della controinteressata sotto questo profilo, valutandola come “scarsa” e assegnandole X punti su 15 con riferimento al sub-criterio E.2. La valutazione della commissione non presenta quindi profili di evidente irragionevolezza.

Il TAR ha ritenuto che l’attribuzione del punteggio rientrasse nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento o errore macroscopico, profili che non sono stati riscontrati nel caso in essere.

Infine, in merito al terzo punto il TAR chiarisce che anche il terzo motivo risulta infondato in quanto “la proposta di organigramma con i relativi curricula costituiva quindi uno degli elementi – non l’unico - che nel loro complesso concorrevano a determinare il punteggio relativo al sub-criterio A.2. E come evidenziato dalla controinteressata, *** *** nella relazione risulta avere descritto gli elementi richiesti, indicando a pag. 10 le figure di cantiere – “Project manager, tecnico di cantiere, capo di cantiere, direttore dei lavori, CSE e RUP” – e rappresentando alla Tav. 1.3 l’organigramma di cantiere. L’unico elemento mancante riguarderebbe i curricula. Alla luce di tali complessivi elementi la valutazione della Commissione (…) non presenta macroprofili di irragionevolezza.”

La ditta ricorrente contestava la coerenza dei punteggi attribuiti lamentando che, nonostante l’assenza dell’organigramma di cantiere corredato da curricula, la società vincitrice avesse ottenuto un punteggio più elevato.

Anche su questo punto, tuttavia, il TAR ha evidenziato come la valutazione operata dalla commissione risultasse coerente non irragionevole, richiamando la necessità di non sostituire il giudizio tecnico di una commissione qualificata con quello del giudice, salvo errori evidenti. Ragion per cui il Tribunale ha ritenuto che la valutazione dell’offerta tecnica, pur a fronte di alcune lievi deviazioni formali, fosse avvenuta nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa.

La sentenza conferma come i limiti dimensionali delle relazioni tecniche, seppur vincolanti, debbano essere interpretati in modo da non sacrificare la sostanza alla forma, specialmente quando ciò non comprometta l’imparzialità della gara. Si ribadisce, inoltre, come non sia possibile ribaltare l’esito valutativo di una commissione di esperti mediante il ricorso in tribunale salvo casi di evidenti errori ed omissioni, ovvero di manifeste valutazioni incoerenti.

 

LA SENTENZA DEL TAR VENETO È SCARICABILE IN ALLEGATO.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Allegati

Appalti Pubblici

Appalti pubblici: gare, norme, Codice dei Contratti, RUP e correttivo 2024. Approfondimenti scritti da esperti per tecnici, imprese e PA che operano nel sistema della contrattualistica pubblica.

Scopri di più

Costruzioni

Costruzioni: su INGENIO articoli tecnici, normative e innovazioni per progettare, realizzare e gestire opere edilizie e infrastrutture.

Scopri di più

Edilizia

Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.

Scopri di più

Leggi anche