Data Pubblicazione:

Nessuna deduzione dell’ammortamento dell’immobile per il professionista

Ammortamenti e leasing su immobili

Nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate viene confermata la tesi più rigorosa e letterale che esclude dall’ammortamento gli immobili strumentali acquisti dai professionisti: come avevamo argomentato poco più di un mese fa (“Per l’acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing”) la modifica normativa introdotta nel 2014 che consente di dedurre i canoni di locazione finanziaria di un immobile destinato all’attività da parte del professionisti non può essere estesa alle quote di ammortamento.

Secondo l’Amministrazione finanziaria la lettera della norma non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Ammortamenti e leasing su immobili

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la L. 147/2013 è intervenuta modificando l’articolo 54, comma 2, Tuir e stabilendo che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni”.

Già da subito venne notato come la differenza rispetto al trattamento fiscale delle quote di ammortamento risultasse del tutto ingiustificata, ma pareva eccessivamente arduo (seppur ragionevole) proporre una interpretazione estensiva della disposizione, allargando il beneficio anche agli immobili acquisiti in proprietà.

Su tale punto l’Agenzia ha fornito la propria posizione, bloccando qualunque apertura e affermando che “in mancanza di un’espressa previsione normativa, resta, invece, a tutt’oggi preclusa la possibilità di dedurre gli ammortamenti relativi a beni immobili strumentali acquistati dal professionista a partire dal 1° gennaio 2010.”

Il primo aspetto che occorre sottolineare è che talvolta l’Agenzia assimila il leasing ai beni in proprietà, mentre in altri casi no.

Personalmente mi chiedo perché i semplificati per cassa debbano dedurre i canoni di leasing per competenza (su indicazione della circolare AdE 11/E/17, malgrado l’articolo 66, comma 2, Tuir si limiti a richiamare l’articolo 102 Tuir con esclusivo riferimento agli ammortamenti), mentre i professionisti non possano assimilare i beni in proprietà al leasing per il solo fatto che l’articolo 54 Tuir non menzione specificamente gli ammortamenti.

Se assimilazione deve esserci, anche a livello interpretativo, che vi sia in ogni situazione.

Convince poco anche la giustificazione “di sistema” che l’Agenzia propone per sostenere la propria tesi: “L’indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l’acquisto diretto dell’immobile strumentale risulta, tuttavia, contemperata dalla irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo bene, in quanto, coerentemente con i chiarimenti resi nella citata risoluzione 13/E del 2010, devono ritenersi, per ragioni di simmetria fiscale, parimenti irrilevanti nella formazione del reddito da lavoro autonomo le plusvalenze o le minusvalenze realizzate per effetto della estromissione dei suddetti immobili dal regime del reddito di lavoro autonomo.”

L’Agenzia afferma quindi che l’indeducibilità della quota di ammortamento è giustificata dall’irrilevanza della plusvalenza che si verrà a generare in sede di futura cessione dell’immobile; questo è senz’altro vero, ma è altrettanto vero che non vi è rilevanza neppure per le plusvalenze relative alla cessione di immobili acquistati dal 2010 al 2013 (si veda sul punto quanto affermato dalle istruzioni alla compilazione del quadro RE di Redditi 2018), periodo nel quale anche la sottoscrizione del contratto di leasing dell’immobile non offriva il diritto ad alcuna deduzione (quindi in un periodo nel quale acquisto in proprietà e in leasing erano assimilati).

Peraltro, il collegamento tra deduzione del costo dell’immobile e tassazione del differenziale che si verrà a generare al momento della cessione non pare dirimente: infatti, la cessione del contratto di leasing genera (eventualmente) una sopravvenienza attiva, fattispecie imponibile oggi non prevista nell’ambito del reddito professionale.

Quindi, se si intende giustificare l’indeducibilità dell’ammortamento con l’irrilevanza della plusvalenza, come dovrebbe essere coordinata la deduzione del canone di competenza con la sopravvenienza rilevata al momento della cessione del contratto, posto che questa non risulta parimenti tassata?

In conclusione, non vi sono motivi che giustifichino il diverso trattamento tra immobili in proprietà e quelli in leasing, se non la lettera della norma.

Inutile dire che è necessario l’intervento di un Legislatore più attento. A meno che l’intenzione non sia quella di agevolare la soluzione del leasing, ma questa sarebbe un’interpretazione eccessivamente maliziosa.