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Tettoia di 17 metri quadrati aperta su tre lati: per realizzarla basta la SCIA

La realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria, né incide sui prospetti e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Abbiamo scritto di recente della qualificazione edilizio-urbanistica delle tettoie, sopratutto di quelle di rilevanti dimensioni, precisando come il Testo Unico Edilizia (e la giurisprudenza amministrativa) le inseriscano negli interventi necessitanti il permesso di costruire per essere realizzate, ma ci sono dei casi in cui può bastare la SCIA - segnalazione certificata di inizio attività.

Un esempio è contenuto nella recente sentenza 879/2024 del 23 aprile del Tar Salerno, che si ritrova a dover dirimere una questione inerente il ricorso contro un'ordinanza comunale per il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione di una tettoia di 17 mq annessa ad un fabbricato, regolarmente realizzato.

 

Titoli abilitativi per realizzare una tettoia ed evitare l'abuso edilizio: la dimensione rilevante richiede il permesso di costruire

Le tettoie sono opere edilizie riconducibili ad interventi per cui non necessiterebbe alcun permesso di costruire solo ove le stesse siano di ridotte e modeste dimensioni.


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La tettoia della discordia

Si tratta, nel dettaglio, di una tettoia di 17 metri quadrati aperta su tre lati, con copertura a una falda inclinata in legno, con sovrastante manto di teli catramati, avente altezza di mt 2 al colmo, adagiata su massetto di calcestruzzo e tre muretti perimetrali di altezza massima di mt 1, che risulta annessa ad un fabbricato, regolarmente realizzato.

Secondo il privato ricorrente, si tratterebbe di opere pertinenziali dal punto di vista urbanistico, che non incidono sull'assetto del territorio dal punto di vista paesistico.

 

Tettoia sul lastrico di copertura: quando si può realizzare in edilizia libera

Una tettoia di modeste dimensioni, che funge da riparo per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura e non trasforma neppure in parte l'edificio cui è annessa, non necessita del permesso di costruire in quanto non configura una ristrutturazione edilizia.


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Tettoia aperta su tre lati: basta la SCIA. Ecco perché

Per il TAR, il ricorso è fondato sulla scorta del precedente costituito dalla sentenza 976/2019, la quale ha affermato che:

  • «la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria, né incide sui prospetti e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi. In tal caso, deve pertanto considerarsi illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 23/03/2018, n. 729);
  • “Una tettoia, per caratteristiche morfologiche di realizzazione e destinazione funzionale – in quanto struttura in ferro aperta sui lati, ricoperta da onduline, meramente strumentale all’opificio, di dimensioni adeguate ad assolvere le finalità produttive, senza incremento del carico urbanistico – è riconducibile alla nozione di pertinenza urbanistica, ordinariamente sottratta al regime del titolo edilizio concessorio” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2017, n. 5867);
  • “In materia urbanistica, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un'altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16/01/2015, n. 183);
  • “Per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82)».

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