Tettoia sul lastrico di copertura: quando si può realizzare in edilizia libera
Una tettoia di modeste dimensioni, che funge da riparo per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura e non trasforma neppure in parte l'edificio cui è annessa, non necessita del permesso di costruire in quanto non configura una ristrutturazione edilizia.
Ci sono alcuni casi in cui le tettoie possono essere 'assentite' in regime di edilizia libera, evitando quindi di richiedere (e ottenere) il permesso di costruire obbligatorio per un'opera che rientra nella ristrutturazione edilizia 'pesante', con tutte le conseguenze del caso.
Per questo va segnalata la sentenza 6151/2023 dell'8 novembre del Tar Campania, che ha accolto il ricorso di un privato contro l'ordinanza comunale di demolizione impartita per la realizzazione di una struttura aperta su tre lati insistente su una superficie di circa 15 metri quadri (con copertura pendente ed altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,00).
NB - Come sempre, evidenziamo che ogni sentenza si riferisce al caso specifico di cui si tratta e non si possono trarre generalizzazioni dal suo dispositivo.
Per il comune è ristrutturazione edilizia
Il Comune qualifica la realizzazione della tettoia del contendere come intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001.
A tale qualificazione è pertanto conseguita la misura del ripristino dei luoghi, ex art. 33 del Testo Unico Edilizia, non essendo stato previamente rilasciato il permesso di costruire ex art. 10 comma 1 lett. c) del medesimo TUE.
Tettoia, pergotenda, pergolato: similitudini e differenze
La questione principale, quindi, riguarda la qualificazione legale di questa struttura come "intervento di ristrutturazione edilizia".
Per arrivare a un 'dunque', il TAR parte da lontano, sottolineando che, in materia di struttura esterne annesse ad edifici e realizzate in aree aperte (terrazzi, giardini, patii), con funzione di riparo da agenti atmosferici, non vi è allo stato un quadro normativo che brilla per chiarezza.
Le disposizioni normative di riferimento, che vanno interpretate, per quanto possibile, secondo il loro tenore letterale (Cons. Stato, IV sez., 2 ottobre 2023, n. 8610), da un lato, non prendono in considerazione la tipologia della “tettoia”, dall’altro, qualificano come soggette al regime dell’edilizia libera, ex art. 6 del dpr 380/2001, (tra l’altro) gli interventi edilizi esemplificati nel glossario del D.M. 2 marzo 2018, costituiti dalla “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo".
Il TAR 'tira in ballo', per fare un esempio, la cd. pergotenda, per la quale è stata l’attività interpretativa della giurisprudenza a distinguerla, per un verso, dalle altre tipologie di strutture comunque elencate nel glossario e sottoposte al medesimo regime giuridico, ex art. 6 del dpr 380/2001, come ad esempio i gazebo e le “tende retrattili”.
In dettaglio, la pergotenda, analogamente ad un’altra tipologia di struttura indicata come “pergolato”, si distinguerebbe dalla “tettoia” soprattutto per le caratteristiche della sua copertura.
La giurisprudenza, anche recente, infatti qualifica come “pergolato” la struttura aperta su tre lati e anche nella parte superiore, che come tale rientra nell’edilizia libera, ex art. 6 del dpr 380/2001, mentre ritiene che debba parlarsi di “tettoia”, soggetta al permesso di costruire ex art 10 del medesimo TUE, se il “pergolato” è coperto da una struttura “non facilmente amovibile”.
Per esigenze di completezza di motivazione, il TAR menzionna anche un orientamento minoritario, benché più risalente, secondo cui una struttura aperta sui lati, con coperture in lamelle orientabili, sarebbe “in tutto e per tutto assimilabile alla "pergotenda", non trattandosi infatti di opera che determina volumi chiusi, né che costituisce aumento della superficie utile, avendo infatti le caratteristiche di elemento di arredo urbano (…) in ragione delle sue caratteristiche costruttive (la struttura è aperta da tutti i lati ed è quindi priva di tamponature; le lamelle site nella parte superiore sono usualmente in posizione verticale e quindi vi è una apertura anche verso l'alto”. (Cons. Stato Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177).
Poi arrivarono le VEPA...
Più di recente, ad arricchire il piatto, è intervenuto anche l'art.33-quater del DL 115/2022, che ha inserito tra le attività a edilizia libera le VEPA (vetrate panoramiche amovibili).
Quindi, spiega il TAR, mentre una “pergotenda” aperta su tre lati e con copertura in lamelle orientabili non rientra nel regime di edilizia libera, vi rientra la medesima struttura, anche se chiusa da VEPA su tre lati e ancorata al suolo e generalmente costituita da elementi portanti di alluminio, purché sia coperta da una struttura in PVC retraibile o in tessuto.
Questa tettoia configura o no una ristrutturazione edilizia?
Attenzione a questo passaggio: alla luce di tale ricostruzione, secondo il Tar Napoli la qualificazione della struttura come “tettoia” non è sufficiente a supportare la legittimità della qualificazione giuridica contenuta nel provvedimento impugnato, poiché tale nozione non ha alcun riferimento normativo nell'ordinamento giuridico.
Al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, considerando quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001 nella formulazione vigente ratione temporis, il carattere essenziale – mantenuto poi anche nella formulazione vigente – della ristrutturazione cd. pesante è costituito dall’effetto dell'intervento complessivo che, pur incidendo su un manufatto preesistente, deve condurre ad un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” per effetto di un “insieme sistematico di opere”.
Quindi: una tettoia di rilevanti dimensioni, che determini "un'evidente alterazione dello stato dei luoghi e incida sull'assetto edilizio precedente", così da integrare gli estremi dell'intervento di ristrutturazione edilizia, comportante modifica della volumetria e della sagoma complessive dell'edificio, determina la realizzazione di un organismo edilizio diverso dal precedente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001 e necessita del permesso di costruire per essere realizzata.
Ma queste caratteristiche, sempre secondo il TAR, non sussistono nel caso di specie, per la modesta dimensione del manufatto (che copre una superficie di 15 metri quadri), per la sua evidente funzione di riparo dagli agenti atmosferici derivante dalla sua specifica collocazione in una zona di passaggio tra un livello e l’altro dei lastrici di copertura, per la sua inidoneità a trasformare anche solo in parte l'edificio cui è annesso.
Ne consegue che l'applicazione degli artt.3 comma 1 lett. d) e 33 del dpr 380/2001, non appare sorretta da un’adeguata istruttoria.
In definitiva: in questo caso sì all'edilizia libera
Secondo il TAR, siamo di fronte ad una tettoia di modesta dimensione che funge da riparo per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura.
Serve, quindi, un permesso di costruire?
No, in quanto non siamo in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, poiché non trasforma l'edificio in tutto o in parte in modo significativo.
Il regolamento edilizio comunale e la manutenzione ordinaria
Abbastanza interessante anche il finale della sentenza, dove il Tar chiarisce che:
- la normativa locale del comune non è sufficiente a conferire la qualificazione di "intervento di ristrutturazione edilizia" alla struttura, anche considerando che le norme principali in materia di edilizia sono di competenza della legislazione nazionale;
- in ogni caso, anche la lettura della normativa edilizia locale condurrebbe al risultato di ocnsiderare questa tettoia tra le opere di manutenzione ordinaria.
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