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Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): tutto chiaro?

Tutti i dubbi che permangono in materia di VEPA all'indomani dell'introduzione delle vetrate panoramiche amovibili nell'alveo dell'edilizia libera: differenze tra balconi, logge, terrazze e portici, destinazione d'uso dell'immobile, certificazioni tecniche, materiali utilizzati, normativa urbanistica e tecnica.

Tra le tante innovazioni che il Legislatore ha apportato recentemente l’entrata in scena delle “cosiddette VEPA” (come le chiama Lui) ha suscitato attenzione, entusiasmi, preoccupazioni, timori.

Tutti giustificati, a dire il vero, dall’originalità dell’intervento legislativo e anche dalla (come spesso) non chiara formulazione legislativa che induce ambiguità di interpretazioni.

Ambiguità che - in disparte semplicistiche affermazioni - l’Autrice di questo commento pone in doverosa luce al fine di consentire un’applicazione coerente della norma e, soprattutto, che non presenti sorprese postume.

*Presentazione di Ermete Dalprato


Nell'articolo “Vetratepanoramiche amovibili (VEPA) attività edilizia libera: dossier ANCEcon caratteristiche e requisiti” si è fatto il sunto della modifica introdotta in sede di conversione del Decreto aiuti bis (L. 142/2022) all’art. 6 del D.P.R. 380/01 - Testo Unico Edilizia, a cui è stata aggiunta la lettera b - bis del comma 1.

In particolare è stata riconosciuta come ricompresa nella nozione di attività di edilizia libera la realizzazione ed installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, c.d. VEPA, su balconi e logge.

In un periodo di ipertrofia normativa, con l’inevitabile e conseguente complessità dei testi legislativi (fonte di incertezze interpretative e difficoltà di applicazione concreta alle singole fattispecie) si ripropone l’ennesima querelle tra liberisti e protezionisti.

Possono pertanto individuarsi una serie di temi rispetto ai quali è quanto mai auspicabile un intervento chiarificatore che conferisca alle relative norme inequivocità e chiarezza tali da consentirne un’unanime interpretazione.

In particolare possono elencarsi una serie di questioni attinenti all’ambito oggettivo entro cui le VEPA possono considerarsi attività liberalizzata.

Balconi - logge - terrazze - portici

Il legislatore tratta unicamente di tamponamento di balconi e logge, individuabili secondo quanto previsto ai punti 35 e 37 delle Definizioni tecniche uniformi nazionali.

Stando al loro dato letterale (primo criterio di interpretazione della legge) i tamponamenti di terrazze, tettoie e portici posti al piano terra degli edifici non possono dirsi liberalizzati, sebbene possano profilarsi anche in questo caso le medesime ragioni di efficientamento, protezione ect a cui sono funzionali la chiusura di balconi e logge.

E’ dubbio poi se, oltre che il tamponamento verticale, sia ammesso anche quello orizzontale, ad esempio creando una copertura vetrata dei balconi dell’ultimo piano.

La soluzione negativa pare essere quella da prediligere, almeno in fase di prima applicazione, considerando che la struttura di tamponamento deve essere tale da ridurre al minimo l’impatto visivo, l’ingombro apparente e, comunque, non deve modificare le preesistenti linee architettoniche dell’edificio.

La destinazione d’uso dell’immobile

Il legislatore prevede poi che tali strutture debbano favorire una naturale microaereazione che consenta la circolazione di un costante flusso d’aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.

L’uso dell’attributo “domestici” solleva il quesito del se le VEPA possano essere realizzate unicamente su unità immobiliari a destinazione residenziale.

In questo caso, in assenza di indicazioni normative sul significato autentico del termine “domestico”, può ipotizzarsi che il termine vada inteso in senso a-tecnico ergo diretto più a rimarcare che il tamponamento non possa essere tale da creare una chiusura fissa degli spazi, tale da pregiudicare i requisiti areanti degli ambienti principali retrostanti, considerato altresì che il legislatore non ha inteso limitare gli interventi in questione rispetto ad una destinazione d’uso piuttosto che un’altra.

Certificazione dei requisiti di efficientamento e di miglioramento delle prestazioni acustiche

Trattandosi di attività non soggetta ad alcun onere di comunicazione non è necessaria alcuna certificazione che attesti l’efficacia dei tamponamenti in termini di efficientamento energetico e miglioramento acustico.

Il tamponamento potrà essere poi anche solo parziale coinvolgendo solo parte dei balconi/logge.

Va da sé che gli ambienti, il vano retrostante e il balcone/loggia tamponati, dovranno rimanere due spazi separati senza modificare gli usi originari.

Dovranno essere pertanto mantenuti gli infissi che separano gli ambienti, così come non potranno essere installati nei nuovi spazi tamponati impianti di raffrescamento/riscaldamento.

Materiale utilizzato

Per quanto riguarda la tipologia di materiale utilizzabile per i tamponamenti in commento il legislatore ha chiaramente previsto che può essere utilizzato solo vetro trasparente, installato su profili di minimo impatto, tali da ridurre l’impatto visivo, l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’edificio.

E’ pertanto escluso che possa qualificarsi quale attività di edilizia libera l’uso di pvc od altri materiali.

Normativa urbanistica ed ulteriore normativa tecnica incidente sull’attività edilizia

Pur trattandosi di attività di edilizia libera vale comunque quanto statuito dall’art. 6 D.P.R. 380/01 ovvero vengono “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute” nel Dlgs 42/04.

Pertanto, da un lato, le Amministrazioni, nell’ambito della strumentazione urbanistica, potranno prevedere limitazioni alla realizzazione delle VEPA, specie se a tutela di specifici ambiti di particolare pregio.

Dall’altro l’installazione delle VEPA dovrà essere autorizzata qualora l’immobile sia vincolato ex D.lgs. 42/04 (ad es. autorizzazione paesaggistica semplificata ex punto B. 3 dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017).

Da ultimo, a seconda delle specifiche del caso concreto, dovrà essere valutata anche la rilevanza sismica o meno del tamponamento, specie in ipotesi in cui l’altezza delle vetrate sia elevata.

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