Codice Appalti
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Nuovo Regolamento Codice Appalti: la nuova bozza con novità per RUP, appalto integrato e BIM consegnata al MIT

La nuova bozza, datata 16 luglio 2020, è stata messa a punto dalla commissione di 13 tecnici nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora spetta alla ministra De Micheli la decisione sul prossimo iter

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Sono 314, gli articoli del nuovo Regolamento del Codice Appalti consegnato al MIT: l'ultima bozza è stata trasmessa il 16 luglio scorso al Dicastero di Porta Pia ed è stato messo a punto dalla commissione di 13 tecnici nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora spetta proprio alla ministra De Micheli decisione sul prossimo iter dello schema di regolamento, che però non sarà avviato prima del mese di settembre, dopo la conversione in legge del decreto-legge Semplificazioni.

NB 1 - va ricordato che il nuovo regolamento ha comunque un iter di approvazione piuttosto lungo. La proposta del Mit deve ottenere il concerto dell'Economia. Poi due passaggi in Consiglio dei ministri, con il parere intermedio del Consiglio di Stato. Insomma, servirà qualche mese per arrivare alla fine.

NB 2 - L'entrata in vigore resta stabilita in 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come un qualunque altro decreto.

Le novità principali del documento

Vengono abolite espressamente TRE linee guida ANAC:

  • le linee guida numero 3, con compiti e requisiti del Rup;
  • le linee guida numero 4, con le indicazioni di dettaglio per gli appalti sottosoglia;
  • le linee guida n. 1 con le indicazioni per gli incarichi di progettazione.

Il provvedimento è diviso in sette parti:

  1. disposizioni comuni;
  2. sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori;
  3. sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture;
  4. concessioni e partenariato pubblico privato;
  5. appalti relativi a beni culturali;
  6. contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
  7. norme transitorie e finali.

Queste le novità di interesse per i progettisti tecnici:

  • l'appalto integrato resta valido per i casi di project financing, contratti di disponibilità, leasing immobiliare, urbanizzazioni e calamità naturali, sulla falsariga di quanto previsto dal Codice;
  • appalti sotto soglia: procedure più semplici in particolare per la fascia di importo tra 40 mila e 150mila euro, dove i funzionari possono aggiudicare l'appalto dimostrando di aver consultato tre preventivi;
  • appalti BIM: richiesta di piani di formazione alle stazioni appaltanti e la previsione di "capitolati informativi" e "offerta di gestione in formativa in fase di gara";
  • riserve e fase esecutiva del contratto:
    • richiamo all'utilizzo, da parte del direttore dei lavori, di strumenti informatici certificati e idonei alla redazione della contabilità i quali – nel caso in cui la direzione lavori sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione appaltante – dovranno essere preventivamente accettati ed autorizzati dal Rup;
    • il registro di contabilità è il documento «che accentra e riassume l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore»;
    • ritardata consegna dei lavori: resta la facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto nel caso di tardata consegna delle opere (recesso che dovrà essere comunicato con apposita istanza alla stazione appaltante) ma muta completamente il quadro nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta. Si prevede il diritto dell'appaltatore – in caso di rigetto dell'istanza di recesso – al risarcimento dei danni subiti per effetto del ritardo nella consegna dei lavori, ancorando la relativa richiesta allo schema-tipo della riserva e, soprattutto, non limitando tale danno «all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo» (come previsto dalla previgente disciplina di legge). Se ne deduce che, con ogni probabilità, il risarcimento dei danni in tali casi sarà riconducibile, piuttosto, all'anomalo andamento dell'appalto e/o allo stravolgimento del cronoprogramma lavori (che comporta, come noto, una riduzione della percentuale stimata di produzione giornaliera con i relativi e conseguenti maggiori oneri in capo all'appaltatore);
    • reintroduzione del pagamento in acconto, da parte della stazione appaltante, degli importi maturati fino alla data di sospensione nel caso in cui questa abbia una durata superiore ai 45 giorni;
    • reintroduzione (art. 187) di una precisa disciplina delle riserve;
    • tempi e modi del collaudo dei lavori: la stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di proroga, sulle riserve iscritte dall'appaltatore al fine di giungere a un accordo bonario o a una transazione e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
  • RUP: resta il ruolo di "pubblico ufficiale". Si aggiunge la necessità di dimostrare un'"adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management" nella gestione di appalti complessi che impongono anche laurea e esperienza di almeno cinque anni.

LA BOZZA DI NUOVO REGOLAMENTO APPALTI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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