Sicurezza Lavoro
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Obblighi formativi di salute e sicurezza sul lavoro: gli adempimenti per datori di lavoro, dirigenti e preposti

Il nuovo documento dell'Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sugli adempimenti per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento, in attuazione delle novità normative introdotte dal DL 146/2021 (Decreto fiscale)

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono di stretta attualità anche - e non solo - perché correlati alla vigilanza dei cantieri in ambito Superbonus ed altri bonus edilizi, e pertanto assume particolare rilevanza la circolare n.1/2022 dello scorso 16 febbraio dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che fornisce alcune delucidazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento.

Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del DL 146/2021 (c.d. Decreto fiscale), convertito dalla legge 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo 81/2008).

Obblighi formativi di salute e sicurezza sul lavoro: gli adempimenti per datori di lavoro, dirigenti e preposti

La verifica dell’adempimento in base a un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome

La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. 

La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato - Regioni e Province Autonome.

L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione.

Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 


Direttore tecnico di cantiere: se è anche datore di lavoro deve vigilare e sostituire il preposto

Il direttore tecnico di cantiere che, in forza di una procura generale dell’amministratore unico della società, ha ampi poteri decisionali, autonomia di spesa anche in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e, quindi, i poteri di organizzazione, direzione e vigilanza sui lavori di cantiere assume la posizione di datore di lavoro per la sicurezza.

In tale veste è tenuto a vigilare sul preposto e a sostituirlo qualora lo stesso tolleri l’attuazione, da parte dei lavoratori, di procedure di lavoro scorrette.

Leggi l’approfondimento!


Chiarimenti anche su formazione per dirigenti e preposti

Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti.

Per i preposti, in particolare, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, il nuovo accordo disciplinerà le relative attività formative, che dovranno essere svolte interamente in presenza e con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia necessario in base all’evoluzione dei rischi.


LA CIRCOLARE 1/2022 DELL'INL E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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