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Obbligo di BIM negli appalti sopra i 2 milioni: fondamentali il DOCFAP e la programmazione

Il criterio principale per l'esonero dall'obbligo progettazione BIM negli appalti di lavori pubblici con costo stimato superiore ai 2 milioni di euro è la data di avvio della programmazione (entro il 31/12/2024) e la corretta applicazione del DOCFAP solo dove richiesto.

Sappiamo che il Correttivo Appalti ha alzato a 2 miloni il valore di riferimento dell'appalto (costo presunto) per l'obbligatorietà della progettazione BIM nei lavori pubblici, a partire dal 1° gennaio 2025.

Un recente parere, il n.3480/2025 del 3 giugno del MIT, fa chiarezza però sull'applicazione della disciplina in riferimento all'art.225-bis del d.lgs. 36/2023 (Codice Appalti) e sulla possibilità di esonero dall'obbligo della progettazione BIM a determinate condizioni (soprattutto temporali), fornendo chiarimenti ad alcuni dubbi di tipo 'ricorrente' che si possono verificare negli affidamenti di un certo rilievo.

 

Obbligo di progettazione BIM negli appalti: i dubbi ricorrenti

Nel quesito vengono chiesti chiarimenti su diversi aspetti collegati all’applicazione dell’art. 225-bis del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di adozione obbligatoria della metodologia BIM per la progettazione di lavori pubblici, in relazione alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e alle soglie di importo dei lavori.

In sintesi, si chiede:

  1. Se, per le procedure bandite dal 1° gennaio 2025, sia possibile non applicare l’obbligo di progettazione in BIM quando il DOCFAP è stato approvato entro il 31 dicembre 2024, anche per lavori di importo stimato superiore a 2 milioni di euro.
  2. Se l’esonero dall’obbligo di BIM valga anche per lavori già programmati entro il 31 dicembre 2024, ma per i quali il DOCFAP non è stato redatto perché non richiesto per lavori di importo inferiore alla soglia UE, come previsto dall’art. 2, comma 5, Allegato I.7.
  3. In caso contrario, se per lavori tra 2 milioni di euro e la soglia UE, l’obbligo di progettazione in BIM debba comunque applicarsi.
  4. Se le progettazioni già approvate e validate prima del 31 dicembre 2024, ma messe in gara successivamente, per lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, possano essere considerate esentate dall’obbligo di BIM, non solo ai sensi dell’art. 225-bis, ma anche in quanto l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 e non può retroattivamente gravare su incarichi già affidati senza adeguamento dei compensi, ai sensi dell’Allegato I.13 del Codice.

 

Esclusione dall’obbligo BIM con DOCFAP approvato entro il 31 dicembre 2024

L’art. 225-bis, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

"Le disposizioni di cui all’art. 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’art. 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il DOCFAP ai sensi dell’art. 2, comma 5, Allegato I.7."

Pertanto, per i procedimenti di programmazione avviati entro il 31 dicembre 2024, se il DOCFAP risulta redatto entro tale data, l’obbligo di progettazione in BIM non si applica, anche se la procedura di affidamento della progettazione o dei lavori sarà bandita a partire dal 1° gennaio 2025 e anche se l’importo stimato dei lavori è superiore a 2 milioni di euro.

 

Opere programmate senza DOCFAP per lavori inferiori alla soglia UE

Per lavori inseriti in programmazione entro il 31 dicembre 2024 ma per i quali il DOCFAP non è stato redatto in quanto non richiesto per importi inferiori alla soglia UE (secondo l’art. 2, comma 5, Allegato I.7), l’esonero dall’obbligo BIM continua comunque a operare.

Infatti, l’art. 225-bis fa riferimento alla data di avvio del procedimento di programmazione, mentre il requisito del DOCFAP è richiamato solo "in quanto previsto" dall’art. 2, comma 5. Quindi, se il DOCFAP non è richiesto, la sua mancata redazione non impedisce di applicare comunque l’esonero.

 

Applicazione del BIM per lavori tra 2 milioni di euro e la soglia UE

Se un’opera è stata programmata dopo il 31 dicembre 2024 (quindi dopo l’entrata in vigore del Correttivo Appalti) e ha un importo stimato tra 2 milioni di euro e la soglia UE, l’obbligo di progettazione in BIM si applica pienamente.

In questo caso, l’esonero dell’art. 225-bis non opera, perché la condizione fondamentale (avvio del procedimento di programmazione prima del 31 dicembre 2024) non è soddisfatta.

 

Progetti approvati e validati prima del 31/12/24

In merito ai progetti già approvati e validati prima del 31/12/24, il MIT evidenzia che quanto già progettato può mantenersi fermo per quanto attiene ai contenuti e ai livelli della progettazione, mentre per la gara di lavori troverà applicazione la disciplina sopravvenuta (quindi il BIM obbligatorio oltre l’importo dei 2 milioni) ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).


IL PARERE DEL MIT E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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