Ondate calore, stop attività nei Cantieri Edili: Guida INPS per richiedere CIGO e FIS
L'INPS ha diffuso le istruzioni per l'attuazione delle nuove misure mirate a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e a facilitare l'accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore. I dettagli.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), a seguito delle nuove misure previste dal decreto Agricoltura (decreto–legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101), ha diffuso le istruzioni rivolte ai datori di lavoro per fare richiesta degli ammortizzatori sociali in caso di riduzione o sospensione delle attività lavorative.
Accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
Le nuove disposizioni e le indicazioni, illustrate da INPS nei messaggi del 26 luglio2024 n. 2735 e n. 2736, si rivolgono sia ai datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia a quelli che devono rivolgersi al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l'INPS ha riassunto le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Il trattamento CIGO si applica per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza). I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Assegno di integrazione salariale (FIS)
L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate:
- 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
La domanda di assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata dal datore di lavoro non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se i termini non vengono rispettati, il diritto alla prestazione non viene perso, ma la domanda sarà considerata irricevibile se presentata prima dei 30 giorni, e la decorrenza della prestazione sarà posticipata se la domanda viene inoltrata oltre i 15 giorni.
Interruzione attività lavorativa per Ordinanza della Pubblica autorità
Nel caso l'interruzione delle attività è disposta da un'ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori", come previsto dal decreto ministeriale n. 95442 del 2016. In tale caso, i datori di lavoro dovranno indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
ELENCO DELLE REGIONI E RELATIVE ORDINANZE
Di seguito le Ordinanze Regionali emanate per proteggere e tutelare la salute dei lavoratori dal rischio climatico.
Fino al 31 agosto 2024, le regioni hanno vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde (indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 16:00), nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata su worklimate riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Regione Abruzzo – Ordinanza del 18 luglio 2024
Regione Calabria – Ordinanza n. 1 del 14 giugno 2024
Regione Campania – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024
Regione Emilia-Romagna – Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024
Regione Lazio – Ordinanza n. Z00001 del 19 giugno 2024
Regione Molise – Ordinanza n. 2 del 19 luglio 2024
Regione Puglia – Ordinanza 306 del 12 luglio 2024
Regione Sardegna – Ordinanza n. 13259 del 18 luglio 2024
Regione Sicilia – Ordinanza n.1 del 17 luglio 2024
Regione Toscana – Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024
Interruzione attività lavorativa a causa delle alte temperature
In presenza di caldo eccessivo che impedisca il normale svolgimento delle attività lavorative, è possibile richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "evento meteo" per "temperature elevate". In quest'ultimo caso, la prestazione può essere riconosciuta se le temperature superano i 35°C, ma anche temperature inferiori possono essere considerate se la "temperatura percepita" risulta più alta.
Limitazioni e regole per le richieste di domande
L'INPS chiarisce che non è possibile presentare due domande distinte per gli stessi lavoratori su periodi sovrapponibili, una con causale riferita all'ordinanza di sospensione emessa da pubblica autorità e l'altra per "evento meteo" causato da temperature elevate.
Requisiti per una istruttoria efficace
Per un'istruttoria efficace, il datore di lavoro deve preparare una relazione tecnica dettagliata, descrivendo l'evento meteorologico e le specifiche attività lavorative interrotte.
Le indicazioni INPS si applicano anche alle lavorazioni al chiuso, quando non siano disponibili sistemi di ventilazione o raffreddamento per ragioni imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Per approfondire, ti invitiamo a scaricare il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024 diffuso da INPS, disponibile nella sezione allegati.
Fonte: sito istituzionale INPS
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