Parco Agrisolare fotovoltaico: decreto in Gazzetta Ufficiale! In arrivo l'Avviso pubblico da 1 miliardo di euro
Il decreto - e di conseguenza il Bando - prevede la possibilità per gruppi di imprese di realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di "autoconsumo condiviso". Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW.
La pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1° luglio 2023, del decreto del MASAF del 21 aprile 2023, "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»", apre finalmente la strada all'imminente pubblicazione del Bando da 1 miliardo di euro.
Parco Agrisolare fotovoltaico: i dettagli
L'investimento riguarda la misura 2 componente 1 del PNRR e vuole favorire interventi per l'autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare.
Il provvedimento 'gazzettato' definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:
- a) i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- b) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
- c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto.
Il soggetto attuatore dell'intera misura e dell'accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
La ripartizione delle risorse
A favore delle imprese della produzione agricola sono attribuiti circa 775 milioni di euro, ripartiti tra contributi a fondo perduto pari all'80% con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) per quasi 700 milioni di euro e contributi a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro.
Inoltre, sono assegnati 150 milioni di euro a favore delle imprese della trasformazione agricola (con contributo a fondo perduto fino all'80% senza vincolo di autoconsumo) e 75 milioni di euro a favore delle imprese dell'agroindustria (con contributo a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo).
I soggetti beneficiari
Possono essere ammessi al Bando:
- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13;
- c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Caratteristiche degli impianti
E' prevista la possibilità per gruppi di imprese di realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di "autoconsumo condiviso". Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW.
I tipi di interventi di riqualificazione ammessi al beneficio
Con il Bando si vogliono selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Unitamente alle attività di cui sopra, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
IL DECRETO DEL 21 APRILE 2023 DEL MASAF E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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