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Pergotenda o veranda: come riconoscere l'intervento giusto ed evitare l'abuso edilizio

Tar Lazio: una struttura con tamponature e piano attrezzato adibito a cucina non può essere definita pergotenda

Siamo ancora qui, a confrontarci con una (presunta) pergotenda che in realtà pergotenda non è.

Lo facciamo analizzando la sentenza 2481/2022 dello scorso 2 marzo del Tar Roma, simile a svariate altre, inerente l'ordinanza comunale di rimozione/demolizione di una pergotenda di circa m. 6,00 x 3,00 addossata all'immobile e tamponata su due lati con vetri scorrevoli (due lati edificio e due lati vetri) dove al suo interno è presente un piano attrezzato, posta peraltro sul terrazzo di mpertinenza dell'immobile stesso.

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Pergotenda si: perché 'sarebbe' edilizia libera

Il ricorrente espone la sua tesi, osservando che si tratta di pergotenda di dimensione di metri lineari 6 x 3 posizionata lungo la parete su cui è posta una portafinestra, con pendenza verso il parapetto, prospettante sul prospetto di fabbricato ma da esso distanziata.

Il telo retrattile in pvc è sostenuto da una struttura in tubolari di ferro color grigio dalla sezione di cm 5 x 10, indispensabile per evitare l’ondeggiamento della tenda, mentre sui due lati liberi sono stati posizionati dei vetri scorrevoli di spessore pari a circa 0,5 cm con chiusura a pacchetto, privi di serramento, guarnizioni a tenuta o giunzioni, il cui scorrimento avviene su semplici guide, vetri i quali, così conformati, non potrebbero essere assimilati ad alcun tipo di serramento o infisso né potrebbero assolvere funzione coibentante, di talché la pergotenda in questione non avrebbe altro compito se non quello di fornire riparo dal sole e dagli agenti atmosferici onde garantire, in tal modo, una migliore fruizione del terrazzo su cui è installata.

Una struttura, quindi, che non avrebbe determinato alcun aumento di volumetria limitandosi, piuttosto, ad integrare, un elemento di arredo di un’area pertinenziale realizzabile senza che occorresse munirsi, a tal fine, di alcun previo titolo abilitativo.

Insomma: attività di edilizia libera, nessun abuso tanto che a parere del ricorrente, nell’adottare il provvedimento impugnato il comune avrebbe errato nel qualificare l’opera come un intervento di ristrutturazione edilizia necessitante, per ciò, di titolo abilitativo, dal momento che la pergotenda installata sul terrazzo di pertinenza non avrebbe condotto alla creazione di un organismo edilizio diverso dal precedente e non avrebbe comportato alcun incremento volumetrico, non avendo richiesto l’effettuazione di opere murarie di alcun tipo né di tamponamenti.

Infatti, non potrebbero definirsi tali né la struttura di sostegno del telo retrattile (costituente, piuttosto, elemento accessorio a servizio della copertura tessile), né i vetri scorrevoli posti sui due lati liberi, non forniti di giunture o serramenti e non ancorati strutturalmente al terrazzo.

 

Pergotenda no: perchè 'sarebbe' ristrutturazione

Per il comune, l’opera realizzata dalla ricorrente, lungi dal costituire un elemento di arredo, rappresenterebbe un’opera fissa, non amovibile e con pareti chiuse corredata, al proprio interno di un piano attrezzato cucina, attraverso la realizzazione della quale si sarebbe pervenuto ad una modifica sostanziale della destinazione d’uso del terrazzo.

In sostanza, a parere dell’amministrazione resistente, la pergotenda realizzata celerebbe, in realtà, la realizzazione di un’ulteriore stanza, con violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001, avendo la ricorrente realizzato, senza permesso di costruire, un intervento di ristrutturazione comportante un organismo edilizio in tutto o in parte diverso.

 

Verdetto finale: è una veranda, non una pergotenda

Il Tar da ragione al comune, prima di tutto ricordando che in materia edilizia sono definibili quali “pergotende” “i manufatti in cui l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. A riguardo risultano decisive le dimensioni e l'impatto prodotto sul territorio indipendentemente dalla natura precaria e amovibile dell'opera stessa”.

Dalla documentazione e dai rilievi fotografici, insomma, la struttura di cui si dibatte solo apparentemente potrebbe qualificarsi come “pergotenda” ma in realtà, per la sua conformazione e per l’uso cui è stata destinata, costituisce un’autentica veranda priva di titoli legittimanti.

E, in proposito, la giurisprudenza del Giudice amministrativo d’appello è chiara nell’affermare che “

  • la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando nuovi volumi e modifica della sagoma dell'edificio, è soggetta a permesso di costruire; la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile, infatti, soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020 n. 1092);
  • le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. Deve anche escludersi che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una "pertinenza" in senso urbanistico. La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 4 ottobre 2019 n. 6720)” (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, sent. n. 469/22).

 

C'è una cucina che lo dimostra

Se non bastasse, il Tar evidenzia altresì che la struttura ha solo apparentemente una funzione “servente” rispetto al telo retrattile di copertura ma, in realtà, costituisce nuova volumetria acquisita indebitamente mediante la chiusura dello spazio originariamente destinato a terrazzo pertinenziale.

Insomma, c'è una vera e propria cucina a dimostrare 'l'obiettivo' di questa finta pergotenda! All’interno del volume così definito, infatti, c'è un piano attrezzato cucina munito di piastre ad induzione, circostanza che non può lasciar adito a dubbi circa la volontà di quella di considerare lo spazio così acquisito come un nuovo locale della propria abitazione, con sostanziale modifica dell’uso a cui lo stesso era in precedenza adibito, senza che a nulla valga in contrario asserire che , in assenza di allacci alla rete idrica o del gas, il piano cottura non potrebbe funzionare, essendo ben noto che i piani “ad induzione” – come quello installato nella veranda in questione – possano essere attivati anche solo mediante il ricorso all’energia elettrica.


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