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Permesso di costruire, inizio e termine dei lavori, decadenza, eventuali proroghe: chiarimenti

Consiglio di Stato: per la proroga del termine finale di conclusione dei lavori di un permesso di costruire è sempre necessario che il titolare presenti una istanza motivata prima della scadenza del termine da prorogare

Segnaliamo l'interessante sentenza 1932/2020 dello scorso 24 novembre di Palazzo Spada, l'ultimo grado di giudizio della giustizia amministrativa, perché tocca un argomento importante e su sui spesso non c'è la necessaria conoscenza, ossia le 'tempistiche' del permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato ricorda che, ai sensi dell’art.15, comma 2 del dpr 380/2001:

  • i termini di inizio e di ultimazione lavori indicati nel permesso di costruire possono essere prorogati, con provvedimento motivato, “per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”;
  • decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”.

La decadenza del permesso di costruire

Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, ​​​​l'effetto decadenziale del permesso di costruire si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, giacché "la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo".

Ne deriva che l’eventuale pronuncia di decadenza del permesso di costruire ha carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione. Decadenza che opera di diritto, per la quale non è quindi richiesta l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso (Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2013, n. 1870).

La proroga della durata del permesso di costruire

Palazzo Spada ricorda infine che "il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo abilativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore” (Cons. Stato, sez. IV, n. 974 del 2012; id., sez. III, n. 1870 del 2013).

Pertanto, per la proroga del termine finale di conclusione dei lavori di un permesso di costruire è sempre necessario che il titolare presenti una istanza motivata prima della scadenza del termine da prorogare, allegando, e provando, la ricorrenza di un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del richiedente che impedisce il rispetto del termine.
​​​Su tale istanza, l’Amministrazione comunale deve pronunciarsi con un provvedimento espresso.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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