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Piazzale in cemento per area di sosta mezzi: no edilizia libera, serve il permesso di costruire

Tar Umbria: la realizzazione di un piazzale in cemento costituisce nuova costruzione determinando un consumo di suolo e, dunque, non rientra nel novero delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità

Le regole urbanistiche per la realizzazione di piazzali e piattaforme in cementoPer realizzare un piazzale in cemento serve il permesso di costruire. Il Tar Umbria con la sentenza 403/2018 dello scorso 21 giugno ha confermato la validità dell'ordinanza di demolizione di un piazzale di 1500 mq in conglomerato bituminoso destinato ad area di sosta e manovra dei mezzi aziendali, in quanto privo sia della necessaria autorizzazione paesaggistica, insistendo su area vincolata ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 42/2004, sia del necessario permesso di costruire.

La realizzazione di un piazzale in cemento - precisano i giudici amministrativi - costituisce nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e) del dpr 380/2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo, che richiede il permesso di costruire.

La chiave di tutto è che le opere consistenti nella realizzazione di un piazzale, con funzione di sosta e di manovra di automezzi e di una adeguata via di accesso al medesimo piazzale, non rientrano, per natura ed entità, nel novero delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta (cd. piattaforma in cemento), che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, che l'art. 6 comma 2, lett. c) del dpr 380/2001 colloca nell'ambito dell'attività edilizia libera, per la quale è prevista solo una previa comunicazione dell'inizio dei lavori, in assenza della quale si applica una sanzione pecuniaria.

Capitolo autorizzazione paesaggistica, infine: l'ordinanza gravata indica chiaramente la natura del vincolo insistente sull'area di che trattasi, richiamando gli artt. 136 lett. c) e d) e 142 del d.lgs. 42/2004 e 137 del TUNA. L'incontestata costruzione di una nuova opera in zona vincolata, unitamente alla descrizione dell'abuso e all'indicazione del vincolo paesaggistico, rendono la motivazione del provvedimento di demolizione impugnato perfettamente comprensibile dall'interessato, tenendo presente in punto di asserito difetto motivazione quanto infra indicato.

Piattaforme in cemento: i dettagli della normativa urbanistica

L'art.6 del TUE dispone che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, secondo la nuova disciplina, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini.

La nuova normativa quindi fa rientrare nell'AEL anche la modificazione del terreno relativamente alla pavimentazione di spazi esterni per esigenze condominiali (esempio: percorsi pedonali, di sosta, cortili, ecc.) o per quelle non legate alla residenza (industrie ed officine di lavorazione, di parcheggio, ecc.).

La normativa comunale potrebbe stabilire eventuale limitazione alla modificazione della pavimentazione per esigenze di permeabilità del terreno, riguardo alla dimensione dell’intervento.

Per quel che riguarda, infine, la piattaforme di cemento per gazebo, pertinenze e pergolati, essa può essere realizzata liberamente, nel rispetto dell'indice di permeabilità. Non deve trattarsi di un intervento finalizzato ad un opera soggetta a titolo abilitante, come ad es. una pertinenza.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO

 

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