Piscina interrata: è nuova costruzione, non pertinenza e serve il permesso di costruire
Tar Brescia: la piscina interrata costituisce una nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire e non è qualificabile in termini di pertinenza dell’edificio principale in ragione della significativa trasformazione del territorio
Installare una piscina interrata costituisce nuova costruzione e pertanto serve il permesso di costruire.
Sono i chiarimenti che il Tar Brescia fornisce nella sentenza 993/2022, respingendo il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di tale opera, che secondo il ricorrente, avendo dimensioni ridotte, non costituirebbe una nuova costruzione ma solamente una pertinenza dell’edificio non soggetta a permesso di costruire in quanto rientrante nel limite del 20% della volumetria dell’immobile principale di cui all’art. 3, comma1-e, del D.P.R. n. 380/01 - Testo Unico Edilizia.
Piscina interrata: niente da fare, serve il permesso
Palazzo Spada ricorda che la giurisprudenza rilevante ritiene che la piscina interrata costituisca una nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire e non sia qualificabile in termini di pertinenza dell’edificio principale in ragione della significativa trasformazione del territorio giacché “la piscina, in considerazione della sua consistenza modificativa dell'assetto del territorio, rappresenta una nuova costruzione e non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria o minori, di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 2/8/2022, n.703; T.A.R. Napoli, sez. VII, 16/03/2017, n.1503).
Inoltre è stato rilevato che “le piscine non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio. L'aspetto funzionale relativo all'uso del manufatto è altresì condiviso da altra recente giurisprudenza, secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 9.9.2020, n. 3730).
Anche la Cassazione penale, tra l'altro, ha in più occasioni affermato che “la costruzione di una piscina interrata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, in quanto crea un aumento di volumetria e comporta la trasformazione permanente del suolo, essendo necessario, pertanto, per la sua realizzazione, il rilascio di permesso di costruire” (Cass. Pen. sez. III, 20.12.2018, n.1913).
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