Piscina interrata: serve sempre il permesso di costruire e a volte anche l'autorizzazione paesaggistica. Il caso
Cassazione: la piscina crea nuova volumetria e si qualifica come nuova costruzione. Nel caso in cui la si voglia realizzare in una zona vincolata, bisogna dotarsi anche dell’autorizzazione paesaggistica
La realizzazione di una piscina, anche se interrata, crea nuova volumetria: l'intervento edilizio pertanto si qualifica come nuova costruzione e richiede il rilascio del permesso di costruire, in cui assenza scatta l'abuso edilizio. Non solo: se si intende realizzare la piscina una zona vincolata, è necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica.
I paletti li mette la Cassazione, nell'interessante sentenza penale n.1913/2019 dello scorso 16 gennaio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato contro la condanna alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 4 mesi di reclusione, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di mesi 3 dall'irrevocabilità della sentenza, perché ritenuto colpevole del delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, e delle contravvenzioni urbanistiche ed antisismiche contestate.
Interventi di nuova costruzione: vi rientra anche la piscina interrata
Si trattava, nello specifico, di interventi edilizi privi di qualsiasi titolo abilitativo, consistenti nella costruzione di una struttura di 100 mq costituita da pilastri in ferro sul lato nord ovest del fondo, di una struttura a p.t. di 200 mq., di una struttura di 60 mq. sul lato sud ovest del fondo, di una piscina interrata e nella realizzazione della recinzione del fondo in conglomerato cementizio.
Secondo la Cassazione, che ha confermato le decisioni della Corte di Appello, è evidente che dette opere comportassero la trasformazione permanente del suolo inedificato, trasformazione che necessitava del permesso di costruire ex art. 10 del dpr 380/2001, titolo abilitativo necessario per tutti gli "interventi di nuova costruzione".
Tali interventi, come è noto, sono definiti dal precedente art. 3, primo comma, lettera e), con riferimento a quegli interventi che, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, comportano la "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio". Quest'ultima è quindi arrecata da ogni intervento che non è annoverato alle lettere da a) a d), anche se non compreso nell'elencazione di cui ai singoli punti della lettera e), la quale non può ritenersi esaustiva (come denota l'utilizzo dell'avverbio "comunque").
E' quindi evidente che, considerata la rilevanza unitaria di tutti gli interventi, indubbiamente si assiste ad un superamento della "soglia" indicata dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004 (750 mc.) ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio come rientrante nella previsione sopravvissuta alla dichiarazione di incostituzionalità e, nel contempo, ad una qualificazione degli interventi edilizi come di nuova costruzione, non certo di ristrutturazione edilizia.
Realizzazione di piscine in zone vincolate
Sul punto, l'affermazione dei giudici di appello riferita alla piscina (che, considerate le sue dimensioni, determinava lo "sforamento" della predetta soglia) è assolutamente logica e giuridicamente corretta, atteso che sia la pavimentazione laterale dell'area circostante la piscina, sia la costruzione della piscina stessa (con superficie tutt'altro che modesta), conducevano necessariamente all'approdo cui sono pervenuti i giudici di appello, essendo pacifico che anche la realizzazione di una piscina crea un aumento di volumetria (v., in termini: Sez. 3, n. 12104 del 24/09/1999 - dep. 22/10/1999, Iorio, Rv. 215521; nella giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 19-02-2018, n. 1087; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 05-01-2018, n. 97, che espressamente afferma come la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata necessitano il previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria. In particolare la realizzazione di una piscina interrata deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. 42/2004).
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF