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Plusvalore da Superbonus non imponibile in capo al professionista

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il relativo prezzo di acquisto non genera reddito imponibile in capo allo studio professionale.

Il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito d’imposta corrispondente alla detrazione edilizia e il prezzo di acquisto del medesimo non è tassabile in capo al professionista cessionario che effettua l’acquisto “spendendo” la propria partita Iva.

È quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 956–335/2023 rilasciata dalla Direzione Regionale del Veneto, purtroppo, quantomeno fino ad oggi, non ancora resa pubblica.

Differenziale positivo da acquisto di crediti di imposta per Superbonus

Il caso riguarda uno studio associato esercente l’attività professionale dei dottori commercialisti che nel corso del 2023 ha acquistato crediti d’imposta riconducibili alla detrazione Superbonus, di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020.

Il prezzo di acquisto dei crediti differiva dal loro valore nominale, con conseguente emersione di un differenziale positivo.

Sostanzialmente, volendo fare un esempio, lo studio associato istante ha pagato un corrispettivo di 80 per acquistare un credito d’imposta di 110, realizzando quindi un plusvalore di 30.

Quale trattamento fiscale?

Ciò posto, lo studio associato interrogava l’Agenzia delle entrate in merito al trattamento fiscale, segnatamente ai fini dell’imposizione diretta, del plusvalore generato, evidenziando la circostanza che i crediti in parola non sono stati originati da prestazioni professionali (né dello studio né dei singoli associati), ma dal mero acquisto degli stessi.

Nel fornire il proprio parere sulla vicenda, la Direzione Regionale del Veneto ha ricordato che costituisce presupposto ai fini Irpef il possesso di redditi appartenenti a una delle seguenti categorie tassativamente indicate nell’articolo 6, Tuir:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Laddove, invece, l’arricchimento del contribuente non sia inquadrabile in una delle suddette categorie reddituali del testo unico, lo stesso deve considerarsi, in linea di principio, non assoggettabile ad imposizione diretta.

Ebbene, attesa l'assenza di una specifica disposizione normativa che riconduca a tassazione il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti fiscali superbonus, l’eventuale rilevanza fiscale del plusvalore va verificata rifacendosi proprio alla regola generale, ovverosia indagando se esso possa essere ricondotto a una delle categorie di reddito previste dall’articolo 6 Tuir e, in particolare, se possa rientrare tra:

  • i redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi.

A parere dell’Agenzia delle entrate, il differenziale in questione non rientra in nessuna delle categorie di reddito individuate, poiché:

  1. con riferimento alla categoria dei redditi di capitale, non costituisce un reddito derivante dalla concessione temporanea alla controparte della disponibilità di capitale;
  2. con riferimento alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, non deriva dall’esercizio dell’attività professionale e non può nemmeno essere incluso nella nozione di elementi immateriali riferibili all’attività professionale, alla luce del fatto che i crediti d’imposta acquistati non originano da prestazioni professionali rese dallo studio e/o dagli associati (ad esempio applicando il cd. sconto in fattura), né rappresentano il corrispettivo in natura di prestazioni professionali rese dai medesimi soggetti;
  3. con riferimento ai redditi diversi, non deriva né dalla cessione di titoli o certificati di massa non partecipativi (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, Tuir), né dalla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari e nemmeno da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies Tuir).

Il differenziale positivo non genera reddito imponibile

Pertanto, deve ritenersi che il differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il relativo prezzo di acquisto non generi reddito imponibile in capo allo studio associato istante.

Volendo riprendere i dati dell’esempio sopra proposto, il plusvalore di 30 rappresenta, quindi, un provento che concorre all’”utile” dello studio, ma non al corrispondente reddito professionale.

L’Agenzia osserva, peraltro, che tale linea interpretativa è coerente:

  • con l’introduzione stessa del 110%, con cui il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un’agevolazione di ammontare superiore ai costi sostenuti, senza prevedere alcuna rilevanza reddituale del differenziale positivo (pari al 10% delle spese sostenute);
  • con l’irrilevanza dell’eventuale differenziale “negativo” conseguente al mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare “in avanti” o chiedere il rimborso dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata in ciascun anno di “competenza”.

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