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Prevenzione incendi: in vigore la RTV 13. Cosa cambia per le facciate dei condomini?

Entra in vigore dal 7 luglio 2022 la nuova Regola Tecnica Verticale n.13 dedicata alle “Chiusure d'ambito degli edifici civili”. Quali normative andranno applicate per la progettazione delle facciate dei condomini? e in caso di cappotto termico?

Cosa cambia per la progettazione delle facciate dei condomini

La RTV 13: “Chiusure d'ambito degli edifici civili”, è stata introdotta dal D.M. 30/03/2022 ed entra in vigore il 7 luglio 2022. Tale regola tecnica introduce misure aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla regola tecnica orizzontale e dalle RTV allegate al Codice di prevenzione incendi, tra cui la recentissima RTV 14:” Edifici di civile abitazione” che si pone come normativa alternativa al D.M. 16/05/1987, n. 246, così come modificato dal D.M. 25/01/2019, per la progettazione della sicurezza antincendio degli edifici destinati a civile abitazione aventi un’altezza antincendio maggiore di 24 m, ovvero delle attività n. 77 di cui all’Allegato I del DPR 151/2011.

Pertanto, allo stato attuale per la progettazione delle facciate continue dei condomini possiamo:

  • Continuare ad applicare le linee guida di cui alla Lettera Circolare del 15/04/2013, n. 5043, se per adeguare il condominio alla normativa antincendio si è fatto ricorso al D.M. 16/05/1987, n. 246 e s.m.i;

  • Applicare la RTV 13, se si è progettato il condominio utilizzando il Codice di prevenzione incendi e quindi la RTV 14.

 

rtv-13.JPG

 

Ma quali sono le differenze sostanziali tra la RTV 13 e le Linee guida del 2013 in caso di progettazione di un cappotto termico?

Pur mentendo gli stessi obiettivi, si rileva sicuramente una sostanziale differenza tra i due riferimenti normativi in termini di reazione al fuoco.

Nel dettaglio, per tale aspetto: la Linea guida del 2013 prescrive che i prodotti isolanti presenti in una facciata o il kit siano almeno in classe 1 di reazione al fuoco ovvero in classe B-s3,d0, mentre la RTV 13, per chiusure d’ambito di tipo SC (edifici con quote di tutti i piani > 24 m) impone che le facciate siano realizzate con materiali appartenenti al Gruppo GM1, ovvero realizzate con isolanti aventi una classe di reazione al fuoco C-s2,d0 se protetti con materiali non metallici incombustibili (gruppo GM0) oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0; o con isolanti in vista o kit aventi classe di reazione al fuoco A2-s1,d0. 

Per contro, entrambi i riferimenti normativi prevedono che le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 10% dell’intera superficie della facciata e tutti gli altri componenti della facciata stessa, qualora occupino complessivamente una superficie maggiore del 40% dell’intera superficie della facciata, devono garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti.

Per gli elementi in vetro non viene richiesta alcuna prestazione di reazione al fuoco.

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