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Prevenzione incendi per autorimesse: INAIL pubblica il quaderno tecnico sulla Regola Tecnica Verticale V.6

All'interno del quaderno si parla del progetto di un’attività adibita ad autorimessa con superficie superiore a 300 m2 usando due metodi diversi, o attraverso il d.m. 1 febbraio 1986 oppure, in alternativa con la V.6 “nuova” regola tecnica verticale.

Progetto per autorimesse: due approcci diversi per la prevenzione antincendio

Per progettare un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due metodologie, alternative fra loro:

  • la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
  • il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).

Una volta deciso l'approccio che si vuole seguire occorre percorrere per intero l'iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari.

Per il progetto di autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, la nuova RTV V.6 non è applicabile.

É previsto all'interno anche una parte dedicata a veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi, per evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l’attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio.

Il d.m. 1 febbraio 1986: le classificazioni

II d.m. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, entrato in vigore il 2 marzo 1986, tratta la prevenzione incendi nelle autorimesse, come abbiamo già detto.

Nello specifico il suddetto decreto riguarda:

  • autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli;
  • autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.

Le autorimesse possono essere di due tipologie:

  • isolato, situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti a edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
  • misto, tutte le altre.

Inoltre, i piani delle autorimesse si classificano in:

  • interrati, con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
  • fuori terra, con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

In relazione alle pareti perimetrali, le autorimesse possono essere:

  • aperte, autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;
  • chiuse, tutte le altre.

In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse si distinguono in:

  • sorvegliate, quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura;
  • non sorvegliate, tutte le altre.

In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse si suddividono in:

  • a box;
  • a spazio aperto.

La Regola Tecnica Verticale V.6: classificazioni

Il d.m. 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”, costituisce RTV di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 m2.

La nuova V.6 costituisce aggiornamento e integrazione del Codice.

La V.6 ha previsto le classificazioni che seguono:

Ø in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti:

  • SA: docc = A;
  • SB: docc = B;
  • SC: autosilo.

Ø in relazione alla superficie lorda A:

  • AA: 300 m2 < A ≤ 1000 m2;
  • AB: 1000 m2 < A ≤ 5000 m2;
  • AC: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2;
  • AD: A > 10000 m2.

Ø in relazione alla quota di tutti i piani h7:

  • HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
  • HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
  • HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
  • HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti.

La classificazione HB può avere limite inferiore pari a -6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due.

Le classificazioni sono di tipo estensivo, ovvero le classificazioni superiori comprendono quelle inferiori. Ad esempio, un’autorimessa con quota di tutti i piani h compresa tra +5 m e +10 m è classificata HB, così come un’autorimessa con quota di tutti i piani h compresa tra -3 m e +3 m.

Le aree dell’autorimessa sono classificate come segue:

  • TA, aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;
  • TB, aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa.

Ad esempio: stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici, ecc.

Le aree destinate a stazioni di minuta manutenzione dei veicoli devono avere una superficie lorda non superiore al 30% del compartimento in cui sono inserite e devono essere collocate a quota superiore a -6 m. Le pertinenze delle autorimesse sono classificate come segue:

  • TM1, depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m2 e superficie lorda ≤ 25 m2; Ad esempio, aree o locali destinati a cantine di civili abitazioni, deposito cicli, ecc.
  • TM2, depositi di materiale combustibile con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m2 e superficie lorda ≤ 300 m2; per esempio, aree o locali destinati a deposito di attività di vendita, ecc.
  •  TT, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; ad esempio, cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni.
  •  TZ, altre aree.

All'interno del quaderno il decreto specifica, in merito alla valutazione del rischio di incendio, che la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia specifica diversa che per i profili di rischio.

Inoltre, è stabilito che tutti i riferimenti della RTO alla quota -5 m devono intendersi sostituiti dal riferimento alla quota -6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due e che le aree TZ sono trattate in base a specifica valutazione del rischio.

La superficie complessiva dell’autorimessa è la superficie lorda al netto delle pertinenze compartimentate, somma delle superfici delle aree TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate.

La classificazione in relazione alla quota di tutti i piani h è riferita all'attività autorimessa ed è indipendente dall’altezza antincendi del fabbricato, influenzando, tuttavia, la scelta dei livelli di prestazione previsti per le misure della strategia antincendio.

Prevenzione incendi per attività di autorimesse

Il decreto specifica, in merito alla strategia antincendio, che debbono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Sono inoltre riportati gli scenari di progetto da impiegare per le soluzioni alternative di resistenza al fuoco nei casi specifici indicati. Inoltre, debbono essere applicate le prescrizioni in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre RTV, ove pertinenti.

Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive.

Le eventuali perdite non prevedibili di combustibile da veicoli parcati in un’autorimessa possono comportare la formazione di zone in cui si ritiene trascurabile che un’atmosfera esplosiva si presenti (zone NP). Le zone N, all'interno della normativa, sono considerate non pericolose.

 Guarda un esempio nella guida

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