Professionisti tecnici: no all'agevolazione Iva per la ristrutturazione "spropositata" dello studio in affitto
Agenzia delle Entrate: è illegittimo lo scomputo dell’imposta sul valore aggiunto per i costi straordinari ed esorbitanti di ristrutturazione dello studio professionale condotto in locazione
L'ordinanza 14853/2022 dello scorso 11 maggio della Cassazione Civile può interessare tutti i professionisti tecnici che lavorano in uno studio in affitto: in tal caso, infatti, il professionista non ha diritto alla detrazione Iva sulle spese sostenute per la ristrutturazione dello studio condotto in locazione.
Il beneficio - precisano gli ermellini - scatta solo in caso di lavori di adattamento e non radicali che, tra l’altro, spetterebbero al proprietario locatore. Occhio perché si richiano accertamenti 'pesanti' da parte del Fisco.
Il caso
L'Agenzia delle entrate emetteva. nei confronti di un architetto, un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con il quale contestava la detraibilità dell'importo relativo all'Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile, condotto in locazione dal contribuente e adibito a studio professionale.
Nella prospettazione erariale veniva, infatti, in evidenza una spesa straordinaria di competenza del locatore proprietario e non del conduttore libero professionista, odierno ricorrente, connotandosi l'operazione come fiscalmente elusiva dell'imposta dovuta.
Spese abnormi e non pertinenti
Secondo la Cassazione, che da ragione alla CTR competente, la singolare operazione economica posta in essere dal contribuente - in virtù della quale una spesa straordinaria di radicale
ristrutturazione dell'immobile di competenza del locatore proprietario dell'immobile veniva sostenuta dal locatario libero professionista - è stata contestata dall'Agenzia ad ampio spettro nella sua dimensione elusiva.
Quel che conta è la portata esorbitante dell'esborso effettuato in funzione della ristrutturazione complessiva del bene e del suo cambio d'uso che è espressiva, tanto nella contestazione dell'Agenzia, quanto nella ricostruzione della CTR che su detta contestazione si sofferma, proprio della non inerenza della spesa.
Nel caso concreto la CTR ha ritenuto fondata la pretesa dell'Erario perché l'ammontare degli esborsi per la ristrutturazione confligge con un canone di economicità che non trova obbiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti.
La CTR si è, pertanto, curata di accertare la non inerenza dei beni rispetto all'attività professionale svolta, valorizzando la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando come le stesse non siano consistite "in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario", piuttosto sostanziandosi ma una "ristrutturazione completa e radicale dell'immobile, comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell'edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni". Dette opere "all'evidenza esorbitanti dal mero adattamento" implicano il venire meno del
requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del ricorrente.
L'ORDINANZA 14853/2022 DELLA CASSAZIONE E' SCARICBILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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