Profili di ancoraggio: c’è ancora tanta confusione tra marcatura CE da EN1090 o da ETA
Nel mercato italiano sono presenti profili di ancoraggio marcati CE, ai sensi della EN 1090, e altri marcati CE sulla base dell'EAD 33008-03. Ciò però non rappresenta un rischio di alcun tipo, poichè la coesistenza di metodi di certificazione diversi per lo stesso prodotto è possibile.
Questo perchè la EN 1090 rientra a tutti gli effetti tra le norme armonizzate utilizzabili previste dal CPR, come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia europea.
Profili di ancoraggio: due certificazioni diverse per lo stesso prodotto sono possibili
Chiara è la posizione delle NTC 2018 in merito all’obbligo di qualificazione dei collegamenti nelle strutture prefabbricate: “#7.4.5.2: I dispositivi meccanici che realizzano tali collegamenti devono essere qualificati secondo le procedure di cui al § 11.8.” … omissis … “#11.8.6: Ai suddetti dispositivi meccanici, si applica quanto riportato ai punti A) o C) del §11.1.”
Forse meno chiara è la sua applicazione pratica: faccio seguito all’articolo “Profili di ancoraggio: marcatura CE da EN 1090 o da Valutazione Tecnica Europea (ETA)?” del 25 maggio 2022 per segnalare che la “posizione tanto determinata sui prodotti delle Costruzioni” riferita alla certificazione dei profili di ancoraggio (e più in generale degli inserti per calcestruzzo) solleva notevoli dubbi sulla sua validità.
La Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 ha fornito delle istruzioni aggiuntive che hanno, alla luce di quanto si apprende dall’articolo, “portato all’errata interpretazione che per produrre i profili di ancoraggio fosse sufficiente produrre un LUOGO certificato”.
La marcatura CE ai sensi della EN 1090 non fa quindi riferimento ai prodotti ma solo allo stabilimento di produzione? Nella DoP sono forse riportate le prestazioni dello stabilimento e non quelle del prodotto?
Allo stato attuale sul mercato italiano sono presenti profili di ancoraggio (anchor channel) marcati CE ai sensi della EN 1090 ed altri marcati CE sulla base dell’EAD 33008-03, oltre ad altre innumerevoli tipologie di inserti certificati sempre ai sensi della EN 1090.
Il parere sembra escludere il ricorso alla EN 1090 per tutti i collegamenti nelle strutture prefabbricate.
Partendo da questo assunto le strutture realizzate negli ultimi 4 anni sarebbero allora tutte fuori legge e tutti i cantieri aperti andrebbero fermati.
Le strutture realizzate negli ultimi 4 anni sono allora quindi tutte fuori legge? Tutti i cantieri aperti devono essere fermati? Come è possibile che nessuno si sia mai accorto prima di questo tremendo rischio?
Forse perché il rischio non c’è: come si evincerà dalla trattazione che segue, la coesistenza di metodi di certificazione diversi per lo stesso prodotto è possibile, ed in particolare la EN 1090 può essere utilizzata per la certificazione delle connessioni tra elementi strutturali.
Si vuole qui ricordare che le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono definite dal Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, più noto come CPR.
Il CPR prevede tre categorie di prodotto:
1) Prodotti che rientrano in una norma armonizzata;
2) Prodotti che non rientrano interamente in una hEN quando, cioè, esiste una norma armonizzata ma per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto si verifica che:
- il metodo di valutazione non è appropriato;
- non esiste un metodo di valutazione;
3) Prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.
Per i prodotti che rientrano in una norma armonizzata, la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la conseguente marcatura CE sono obbligatori.
Per i prodotti che non rientrano (in toto o parzialmente) in una norma armonizzata, se il fabbricante ha scelto di dichiarare le prestazioni, può avvalersi di un EAD (Documento per la Valutazione Europea) e conseguente rilascio di un ETA (Valutazione Tecnica Europea) da parte di organismo di valutazione tecnica designato (TAB) e, quindi, apporre la marcatura CE. Il fabbricante che richiede il rilascio di un ETA intraprende un percorso di certificazione volontaria.
Essendo una certificazione di tipo volontario, quindi, il rilascio di un ETA assume carattere di obbligatorietà solo se espressamente richiamato da un documento normativo. Allo stato attuale, non risulta che tale prescrizione sia presente nell’impalcato normativo nazionale.
In merito alla EN 1090, si osserva che l’articolo 17 del CPR, relativo alle “Norme armonizzate”, prevede che “Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione … in base alle richieste (in prosieguo “mandati”), formulate dalla Commissione” … “Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre”.
La EN 1090, la cui applicazione è apparentemente esclusa nel parere riportato nell’articolo del 25 maggio, è stata adottata dal CEN in conformità al mandato della Commissione M120. Il punto 1 di tale norma, che precisa il suo ambito d’applicazione, indica quanto segue: “La presente norma europea specifica i requisiti per la valutazione della conformità alle caratteristiche di prestazione degli elementi strutturali in acciaio e in alluminio nonché delle attrezzature immesse in commercio come prodotti da costruzione. Nella valutazione della conformità rientrano le caratteristiche di fabbricazione e, se necessario, le caratteristiche di calcolo strutturale.” Sono da intendersi “elementi strutturali” gli “elementi utilizzati come parti portanti di una costruzione destinati a garantire resistenza meccanica e stabilità alla costruzione”.
Pertanto, la norma EN 1090 rientra a tutti gli effetti tra le norme armonizzate previste dal CPR (si veda la Comunicazione della Commissione 2018/C 092/06) per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'applicabilità della EN 1090
Sull’applicabilità della EN 1090 per la certificazione degli inserti è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 dicembre 2017 causa C-630/16. Nella sentenza, riguardante prodotti analoghi a quelli oggetto del parere citato nell’articolo, la Corte sottolinea il suo ruolo: “la Corte è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 305/2011”.
La sentenza dichiara che “La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza”.
Si rimanda al testo integrale della sentenza per ulteriori dettagli riguardanti la gerarchia delle fonti e la possibile coesistenza di certificazioni ai sensi di specifiche tecniche diverse.
La scelta di alcuni produttori di marcare CE i propri inserti ai sensi della EN 1090 trova pertanto base giuridica nella sentenza sopra citata essendo, come afferma la stessa Corte, l’autorità competente ad interpretare in via pregiudiziale.
Prodotti certificati secondo la EN 1090 e secondo una ETA possono pertanto coesistere. L’attuale situazione del mercato italiano è pertanto lecita.
Nonostante si tratti di un documento redatto da un soggetto certamente autorevole, il parere non può considerarsi vincolante, men che meno può rendere obbligatorio un sistema di certificazione che nasce volontario. Tale obbligo dovrebbe infatti essere previsto da un documento giuridicamente vincolante, e non in un documento indirizzato al solo richiedente. Se così fosse, si solleverebbero dubbi anche sulla violazione del principio di lecita concorrenza.
Pare, inoltre, alquanto strano che il parere, non vincolante, non abbia in alcun modo tenuto conto né menzionato la sentenza della Corte di Giustizia Europea; le possibili ripercussioni dell’applicazione del parere verranno valutate nei modi e nelle sedi più opportune.
Preme qui inoltre precisare che, nella sola ottica di perseguire il massimo livello di sicurezza possibile dei propri prodotti e delle opere in cui sono installati, i produttori aderenti al Gruppo Inserti di ASSOBETON (Chryso, Edilmatic, Leviat, Peikko e Tecnogrip) hanno, su esplicito suggerimento del Servizio Tecnico Centrale, avviato da tempo la procedura per la certificazione volontaria delle connessioni complete soggette a sollecitazioni sismiche rivolgendosi ad un TAB per la redazione del pertinente EAD. I tempi di questo processo sono piuttosto lunghi, ma la procedura è già a buon punto.
In allegato è possibile scaricare il testo completo della sentenza.
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