Progetto edilizio, chi lo redige? Le competenze di geometra e ingegnere
La normativa vigente consente ai geometri di sottoscrivere i progetti esecutivi relativi ad opere civili di modesta entità, ma la loro competenza è elusa ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.
Un geometra può redigere un progetto edilizio per la ristrutturazione di un fabbricato o è necessaria la firma dell'ingegnere? Chi redige il progetto esecutivo?
A queste domande fornisce una risposta piuttosto dettagliata il Tar Napoli nella sentenza 3354/2025, utile per riepilogare le competenze di geometra e ingegnere all'interno di un progetto per la ristrutturazione di un edificio, attività praticament all'ordine del giorno per qualsiasi professionista tecnico.
Il caso: ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione
Si dibatte sulla concessione di un permesso di costruire - contestato dal ricorrente - per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente da realizzarsi mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art.5 della L.R.19/09 (c.d. "Piano Casa"), fino al 35% della volumetria esistente.
Tra le altre motivazioni a corredo del ricorso, si presume la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del RD 274 del 1929 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del RD 2229 del 1939 - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria in quanto il progetto sarebbe stato redatto da un geometra e non da un ingegnere.
Progetti edilizi: le competenze di geometra e ingegnere
Il TAR ricorda che a norma dell’art. 16, lett. m), del citato RD 274/1929 il geometra è competente a curare "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili". Ciò posto, l'art. 1 del RD 2229/1939 (“ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo”), è stata abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 212/2010.
Il riferimento normativo è quindi, oggi, rappresentato dalla legge 1086/1971 ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"), che all'art.2 prescrive che "La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 (opere in conglomerato cementizio) deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".
La normativa vigente consente pertanto ai geometri di sottoscrivere i progetti esecutivi relativi ad opere civili di modesta entità.
Con riferimento, poi, ai manufatti posti in zona sismica, l'art. 17, comma 2, della legge 64/1974 stabilisce che "Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori".
Progettazione strutturale: sono firmati anche da un'ingegnere
Nel caso di specie, gli elaborati integranti il progetto esecutivo (e, in particolare, tutti quelli relativi alla progettazione strutturale) sono firmati anche da un ingegnere.
Come emerge dal "contratto affidamento incarico", a tale soggetto è stato infatti conferito l’incarico di "progettista strutturale e direttore dei lavori strutturali" delle suddette opere.
Coerentemente, il predetto ingegnere ha sottoscritto, come detto, tutti gli elaborati progettuali di carattere strutturale, ivi compresa la "relazione tecnica e di calcolo strutturale", la relazione geotecnica, la relazione sulle fondazioni, il fascicolo di calcolo, la relazione sulla modellazione sismica, gli elaborati grafici e costruttivi, solo a titolo esemplificativo.
L'ingegnere svolge inoltre l'incarico di direttore dei lavori, sovraintendendo tutte le attività esecutive, come emerge dalla "dichiarazione di accettazione del direttore dei lavori".
Il ricorso è quindi infondato e il titolo abiltativo è legittimo.
Opere in cemento armato: competenza esclusiva di ingegneri e architetti
Per completezza, il TAR evidenzia che:
- per condiviso orientamento giurisprudenziale, "la circostanza che i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano stati curati da un professionista abilitato consente di considerare legittimo il titolo abilitativo su progetto redatto da un geometra" (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 4092 del 23.8.2016);
- tale giurisprudenza consente di scindere la progettazione affidando la parte relativa alle strutture di cemento armato ad un ingegnere abilitato e limitare in capo al geometra quella relativa alle altre parti, sempre nei limiti delle costruzioni per civile abitazione di modeste dimensioni, inerente la progettazione architettonica e la relativa direzione lavori (T.A.R., Campania, Napoli, sez. VIII, 23/08/2016 n° 4092);
- la competenza del geometra è elusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto, riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cons. di St., sez. V, n. 883/2015).
Nel caso di specie, la progettazione strutturale dell'intervento è stata affidata ed eseguita dal tecnico abilitato ingegnere, mentre la progettazione architettonica è stata affidata al geometra, non ravvisandosi pertanto le violazioni lamentate.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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