Realizzare un campo da padel: la SCIA non basta, serve il permesso di costruire
Tar Palermo: la realizzazione degli impianti sportivi, comportando una trasformazione urbanistica del territorio, non è assentibile con semplice SCIA ma serve il permesso di costruire
Per l’esecuzione dei lavori consistenti nella realizzazione di due campetti da “padel” in un lotto di terreno destinato a “Turismo rurale” non basta la SCIA ma serve il permesso di costruire.
Considerando il 'boom' del padel tra gli sport ricreativi (alternativa al tennis) più gettonati del momento, la sentenza 3232 del 23 novembre 2011 del Tar Palermo è senz'altro interessante e meritevole di attenzione, visto il rischio di incorrere, per 'costruire' un campo da padel o - come spesso accade - un complesso di campi, nell'abuso edilizio e in tutte le conseguenze del caso.
Per il Tar siciliano, chiamato appunto ad esprimersi in un caso specifico, i lavori "configurano una trasformazione urbanistica del territorio, non riconducibili ad interventi subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall'art. 2 della L.R. 16/2016, in quanto soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall’art. 2 della L.R. 16/2016, qualora ne ricorrano le condizioni".
In virtù di questo, l'ordine di sospensione dei lavori impartito dal comune è legittimo.
L'intervento edilizio
Nella relazione tecnica allegata alla SCIA l’intervento edilizio in oggetto viene così descritto: n. 2 campi di padel di dimensioni di ml. 20x10 realizzati con basamento formato da un massetto in calcestruzzo di cm 10/12 di altezza, sovrastato da un tappeto in fibre sintetiche, con ai lati l’installazione di pannelli in vetro temperato di tre metri di altezza con sovrastante recinzione in ferro a maglia quadra alta 1 mt.
Tale opera - afferma il Tar, integra all’evidenza una trasformazione edilizia del terreno stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo (Cons. Stato, Sez. VI, 2707/2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 3700; Cass. Pen., Sez. III, n. 4916/2014; Cass. Pen., n. 41570/2005) in modo incompatibile con la destinazione a zona agricola.
Emerge all’evidenza la differenza con campi da tennis e di calcio in cui può predicarsi un mero movimento terra di cui all’art. 3 della l.r. n. 16/2016 giacché il suolo non muta le sue caratteristiche originarie di permeabilità per l’impiego di materiali artificiali e di costruzione.
Campo da padel incompatibile con la destinazione agricola dell'area
Tale intervento edilizio - continuano i giudici amministrativi siciliani - è chiaramente incompatibile con la destinazione agricola dell’area che non consente nessun'altra utilizzazione.
Il campo di padel infatti è strutturalmente estraneo a tale funzione poiché costituisce una forma particolare di tennis urbano che necessita di opere murarie e materiali durevoli (come il vetro che deve delimitare il campo) del tutto indipendenti dall’effettivo godimento dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
Tale attività, che non si può svolgere senza procedere alle opere edilizie sopradescritte, si differenzia chiaramente da quelle citate nel richiamato D.A. del 6 giugno 2002, che si caratterizzano per la loro vocazione tipicamente campestre (es. agricampeggio, equitazione) o per l’assenza di opere di trasformazione del suolo (ping pong) o per la possibilità di condividere fasi all’aria aperta con fasi al chiuso (piscine, palestre e attrezzature ed impianti ginnico sportivi).
Non è sufficiente, pertanto, che l’attività da svolgere nell’ambito del turismo rurale sia classificabile genericamente come sport, ma è necessario che tale attività abbia un contatto quantomeno potenziale con il godimento di beni ambientali e/o culturali che non si riduca alla mera amenità dei luoghi di svolgimento.
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