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Responsabilità del fornitore su sconto in fattura Superbonus: serve l'asseverazione di congruità per gli interventi in edilizia libera?

In merito alla responsabilità solidale del fornitore/cessionario sui crediti edilizi da Superbonus e altri bonus e alla documentazione necessaria per evitare il concorso di colpa inserita dal Decreto Cessioni, il possesso delle asseverazioni è richiesto solo se obbligatorio per legge.

Una particolarità introdotta dal DL Cessioni (11/2023) sulla responsabilità dei cessionari, inerente il nuovo comma 6-bis dell'articolo 121 del DL Rilancio, viene affrontata dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 484/2023, pubblicata negli ultimi giorni dello scorso anno.

Nello specifico, si chiedonio lumi riguardo alla documentazione obbligatoria ai fini e per gli effetti del comma 6-bis sopracitato, proprio in virtù delle modifiche apportate dall'art.2 del DL 11/2023.

 

Il caso: se manca l'asseverazione di congruità delle spese

L’Istante, un fornitore, ha realizzato degli interventi riconducibili all'edilizia libera e rinvenibili nel
''Glossario edilizia libera'' approvato con il Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La società ha applicato lo sconto in fattura, e considerando quanto introdotto nel comma 6-bis del DL Rilancio, osserva che le disposizioni sembrano escludere l'obbligo di possesso dell'asseverazione di congruità delle spese, per beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità solidale da comma 6-bis, in quanto documento non obbligatorio per legge per i citati interventi di edilizia libera.

In pratica, l'Istante considera superato quanto indicato dalle Entrate nella circolare 33/E/2022, limitatamente all'obbligo di possesso del citato documento di asseverazione in caso un fornitore voglia fruire della citata limitazione di responsabilità (ai sensi del comma 6­-bis) per gli sconti in fattura applicati su interventi per i quali l'asseverazione della congruità delle spese non risulta obbligatoria.

In conclusione, a fronte delle disposizioni recentemente introdotte all'articolo 121 del DL 34/2020, con il comma 6­-bis, si chiedono delucidazioni in merito alla documentazione da possedere al fine di beneficiare dell'esenzione da ''qualsiasi responsabilità solidale'' ­prevista dallo stesso comma ­ per aver eventualmente concorso, con la controparte, in una violazione derivante da colpa (ad esclusione dei casi di dolo) in merito agli sconti applicati in fattura su interventi, che la stessa dichiara di aver effettuato in edilizia libera.

La domanda viene posta con particolare riguardo all'obbligo di possesso (o meno) ­a tal fine ­ dell'asseverazione della congruità delle relative spese.

Secondo l’Istante, per escludere la propria responsabilità solidale, sarebbe sufficiente quindi raccogliere tutta la documentazione prevista dal comma 6-­bis dell'articolo 121 del DL 34/2020, precisando di essere in possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi; e richiedendo la possibilità di non essere obbligata alla predisposizione della sola asseverazione della congruità delle spese di cui alla lettera e) del comma 6-­bis dell'articolo 121 cit.

 

Asseverazione di congruità delle spese: per l'edilizia libera l'ha 'omessa' la Legge di Bilancio 2022

L'Agenzia delle Entrate, per arrivare ad una risposta, riepiloga tutto l'excursus normativo, partendo dal DL Rilancio, passando dal DL Antifrodi (157/2021, che ha posto come necessaria la richiesta del visto di conformità da parte del contribuente, nonché l'asseverazione di congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art.119 comma 13-bis del DL 34/2020), toccando quindi la Legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), che ha modificato il Decreto Antifrodi, disponendo che “i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13­bis (...). Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6” del Testo Unico Edilizia, “o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

E' poi intervenuto in materia anche il DL Prezzi (50/2022), prevedendo che “Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1­ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione (...) che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1­ter”.

 

Superbonus: le nuove regole della responsabilità solidale del cessionario. Tutti i documenti necessari

Il concorso nella violazione (per dolo o colpa grave) è escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di alcuni documenti relativi alle opere edilizie dalle quali, poi, è scaturito il credito d'imposta.


Il riepilogo dei documenti necessari è su Ingenio!

Il caso specifico: non si può chiedere un documento che non è obbligatorio per legge

L'Istante ha effettuato interventi rientranti nell'edilizia libera, ha applicato lo sconto in fattura e vuole beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità solidale per tali interventi, coma da comma 6-bis dell'art.121 del DL Rilancio, essendo peraltro in possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici per gli interventi citati.

A questo punto arriviamo al dunque: serve o non serve l'attestazione di congruità delle spese?

La legge (DL Cessioni) ha disposto che al di fuori delle ipotesi di 'colpa grave', è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d'imposta se si dimostra di:

  • aver acquisito il credito di imposta;
  • essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

In particolare - osserva il Fisco - alla lettera e) della lista dei documenti si indica ''asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici''.

In definitiva, fermo restando che non è possibile riconoscere aprioristicamente alcuna esenzione della responsabilità solidale del fornitore/cessionario, è condivisibile quanto affermato dall'Istante e cioè che il “possesso delle asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi è richiesto solo ''quando obbligatorie per legge"”.


LA RISPOSTA 484/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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