Energie Rinnovabili
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Riuscirà il Decreto Semplificazioni a sbloccare l’empasse sulle energie rinnovabili?

Pochi giorni prima della pubblicazione del Decreto Semplificazioni, abbiamo assistito all’ennesimo flop delle aste del GSE per l’assegnazione degli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energie rinnovabili.

Il flop delle aste GSE per l’assegnazione degli incentivi (FER1)

Pochi giorni prima della pubblicazione del Decreto Semplificazioni, abbiamo assistito all’ennesimo flop delle aste del GSE per l’assegnazione degli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. Il quinto bando stabilito dal c.d. Decreto FER1 metteva a disposizione 2.461 MW di potenza incentivabile e ne ha assegnati solo 297,7 (pari al 12%, mentre al quarto bando la percentuale era pari al 25%).

I primi commentatori ed esperti del settore hanno subito additato, come causa principale delle difficoltà di diffusione delle fonti di produzione di energie rinnovabili, la lentezza (talvolta l’aleatorietà) dei procedimenti autorizzativi e l’eccessiva burocratizzazione delle pratiche volte a realizzare ed attivare i relativi impianti.

E quasi a voler rispondere alle critiche piovute, il 31 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 77 – c.d. Decreto Semplificazioni, che dedica diverse disposizioni al dichiarato scopo di garantire l’“accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili”, e introduce una serie di semplificazioni procedurali e sostanziali.

 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): non solo riduzione dei tempi ma nuovi organismi (e professionalità) a garanzie di decisioni consapevoli

Il primo, complesso, istituto su cui il Decreto Semplificazioni ha inteso incidere è stato quello della VIA, procedura che oggi rende incerti tanto i termini per la conclusione dei procedimenti autorizzativi quanto gli esiti. Oltre a un generale snellimento della procedura (artt. 19 e 21 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) è rilevante che, nel caso di progetti di competenza statale collegati al PNRR e al PNIEC, il termine massimo di conclusione della procedura è ridotto a 130 giorni complessivi (art. 20).

Viene istituita un’apposita commissione, definita Commissione Tecnica PNRR/PNIEC, posta alle dipendenze del Ministero della Transizione Ecologica e formata da un numero massimo di 40 unità con comprovate esperienze nel campo, per garantire la celerità e la completezza dell’istruttoria tecnica nelle procedure di VIA di competenza statale connesse al PNRR e al PNIEC (art. 17).

In parallelo, si introducono misure puntuali volte ad efficientare e accelerare i procedimenti di VIA: vengono rafforzati i poteri sostitutivi in caso di inerzia della Commissione e dell’Amministrazione procedente e si esclude l’applicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, anche nei procedimenti di screening.

Costituisce un vero e proprio esperimento l’istituzione di una Sovrintendenza speciale per il PNRR, deputata a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA statale. L’obiettivo è quello di assicurare decisioni veloci e specialistiche su temi – quelli ambientali e paesaggistici – che oggi spesso generano conflittualità con le comunità locali o le associazioni ambientaliste.

 

Sulle procedure per le fonti rinnovabili. Rivoluzione vera o ritocchino?

Il Capo VI (artt. 30-33) del Decreto Semplificazioni è dedicato all’accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili.

Salta subito all’occhio che non si tratta di un intervento organico, volto a rifondare il sistema autorizzativo degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, sistema che oggi si compone di numerose e frastagliate normative (D.Lgs. n. 387/2003, D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. n. 28/2011, ecc.) che distinguono il regime applicabile in base alla potenza dell’impianto da realizzare e che non sono di facile lettura neppure per gli esperti del settore, per via della tecnica legislativa, sempre più utilizzata negli ultimi anni, delle modifiche puntuali e dei continui richiami tra i testi normativi.

Nello specifico, le principali innovazioni riguardano i seguenti aspetti:

  • la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento unico per gli impianti localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
  • gli impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” non sono sottoposti a VIA né a screening, salvo che non lo richieda l’esecuzione delle relative opere di connessione alla rete elettrica;
  • è possibile ricorrere alla Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. PAS) per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi in tensione e localizzati in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale;
  • viene innalzata da 20 KW a 50 KW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico alla procedura di Autorizzazione Unica (c.d. AU);
  • nella disciplina del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (c.d. PAUR) viene introdotta una fase preliminare – condotta all’interno di una Conferenza dei servizi preliminare con tutti i termini ridotti della metà – che consente al proponente di interagire con l’autorità competente e le Amministrazioni coinvolte in merito alla documentazione da presentare;
  • vengono definiti e ampliati i casi in cui il revamping e il repowering di certe tipologie di impianti sono considerati “non sostanziali” e quindi autorizzabili tramite la PAS (per le modifiche agli impianti fotovoltaici ed idroelettrici, quelle che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento; per le modifiche agli impianti eolici, quelle che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati).

Da questo primo esame delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni emerge come si tratti di misure di semplificazione mirate, tarate forse sull’attuale sviluppo delle energie che vedono l’Italia privilegiare ancora gli impianti di piccole-medie dimensioni (a differenza del resto d’Europa): gli impianti di maggiori dimensioni, quelli che attirano l’attenzione degli investitori stranieri, restano fuori dall’ambito delle semplificazioni proposte. La sensazione è che tali misure potranno tutt’al più eliminare alcuni passaggi “burocratici” delle pratiche autorizzative, ma difficilmente avranno la forza tale da costituire il volano della ripresa dello sviluppo delle energie rinnovabili.

 

Basteranno gli oltre 5,9 miliardi di euro stanziati dal PNRR per raggiungere i nuovi target di decarbonizzazione stabiliti dalla Comunità Europea entro il 2030?

Sicuramente serviranno ulteriori interventi di razionalizzazione di un sistema che oggi appare ancora troppo complesso e, quindi, poco attraente.

Non è un caso che in Parlamento abbiano cominciato a parlare di un nuovo Decreto FER2 che possa modificare le attuali regole per l’accesso agli incentivi da energie rinnovabili. Quel che è certo è che per stare al passo con gli altri Stati membri e rispettare gli obiettivi previsti dagli accordi sul clima per il 2030 serve un netto cambio di marcia, a partire dal legislatore, che coinvolga poi le Amministrazioni e gli operatori economici del settore.

 

Riuscirà il Decreto Semplificazioni a sbloccare l’empasse sulle energie rinnovabili?

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