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RTV Antincendio per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: si parte dal 9 novembre 2022

Il DM 26 luglio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.187 dell'11 agosto 2022: il testo e le principali specifiche

Con una circolare del 29 agosto 2022, il CNI segnala l'avvenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022 del DM 26 luglio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.

Si tratta - evidenzia il Consiglio nazionale degli Ingegneri - di una nuova regola tecnica verticale che, pur avendo la struttura di una RTV, non sarà completamente integrata nel Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.i.), ma si potrà utilizzare come riferimento progettualein combinazione con le sezioni G, S, V1, V2, V3 e M del Codice stesso”, come precisato nell’art. 3 del nuovo decreto.

La RTV entrerà in vigore il 9 novembre 2022.

RTV Antincendio per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: si parte dal 9 novembre 2022

Campo di applicazione

Le norme tecniche di cui all'allegato 1 al provvedimento:

  • si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
  • si applicano alle attività, di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

 

Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Le norme tecniche si applicano alle attività di cui all'art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015:

  • a) Sezione G - Generalità;
  • b) Sezione S - Strategia antincendio;
  • c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
    • c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
    • c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
    • c.3) V.3 (Vani degli ascensori); d) Sezione M - Metodi. 2.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita' esistenti di cui all'art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'allegato 1 all'intera attività.

 

Impiego dei prodotti per uso antincendio

I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

  • a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
  • c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

 

I casi particolari

L'articolo 5 del decreto stabilisce che, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'allegato 1 per l'intera attività, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

  • a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, cosi' come previsto dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

LA CIRCOLARE DEL CNI COMPRENSIVA DEL TESTO DEL DECRETO E DELL'ALLEGATO 1 - RTV E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

 

 

 

 

 

 

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