SCIA: fino a quando il comune può annullarla? Le tempistiche dei titoli edilizi
Tar Campania: in caso di riscontro di difformità tra lo stato di fatto dei luoghi e la documentazione descrittiva a corredo, DIA o SCIA possono essere annullate anche oltre i limiti di tempo previsti dalla Pubblica Amministrazione
Non esiste un vero e proprio limite di tempo "assoluto" per l'annullamento della SCIA, soprattutto se questa dichiarazione non è veritiera. Lo si evince dal contenuto della sentenza 774/2020 dello scorso 18 febbraio del Tar Campania (Napoli), dove l'oggetto del contendere è rappresentato dall'annullamento di una DIA (oggi SCIA) presentata dal proprietario di un immobile per opere di manutenzione straordinaria e ordinaria, attinenti il frazionamento della vecchia unità ricavando n. 2 nuove unità abitative.
I motivi dell'annullamento
Dopo un sopralluogo della Polizia, veniva accertato che lo stato dei luoghi dell'ultimo livello del fabbricato era composto da più corpi di fabbrica attigui fra loro e aventi quote diverse il che discordava con la rappresentazione grafica di cui alla DIA. Quindi, secondo il comune, il fabbricato aveva subito trasformazioni successive al 1967, non supportate da titoli edilizi ed in contrasto con l’art. 92 delle NTA.
Per il Tar, il discorso non fa una piega: il Comune ha infatti chiarito che “il presupposto indefettibile perchè una DIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione”. Pertanto, non solo ha indicato con puntualità le ragioni fattuali del provvedimento di annullamento, ma ha qualificato giuridicamente tale decisione in relazione alla non veridicità delle affermazioni contenute nella DIA presentata dalla parte privata.
Infatti, il rinvenimento di opere costruite sul lastrico solare, non risultanti dalle planimetrie in atti, risulta in contrasto con quanto dichiarato dalla parte circa la datazione dell’unità edilizia nel suo complesso (anteriore al 1935); infatti, seppure il fabbricato appartiene ad edilizia esistente sul territorio in data antecedente al 1935, lo stesso fabbricato ha subito trasformazioni – segnatamente le nuove volumetrie realizzate sul solaio di copertura dell'edificio – in epoca successiva a tale data, in assenza di valido titolo edilizio.
L’annullamento della DIA, pertanto, risulta perfettamente motivato in relazione al potere dell'Amministrazione di inibire le attività dichiarate in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta, nonostante fossero trascorsi i 30 giorni prescritti per legge per l'annullamento della DIA/SCIA completa e veritiera (art. 19 comma 6 bis legge 241/1990 e art. 23 comma 6 dpr 380/2001).
I limiti temporali per l'annullamento
Il Tar osserva infine che, in merito all’accezione del termine “ragionevole” riferito al limite temporale dei 18 mesi per l’annullamento di un atto amministrativo (Ad.pl. Cons. St. 17 ottobre 2017 n. 8), questo sia da far decorrere “soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro“. Tali circostanze di annullamento, proseguono i giudici, ben si connotano, oltretutto, come motivazione d’interesse pubblico concreto.
Le tempistiche standard dei titoli edilizi
Permesso di costruire:
- inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo;
- fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori;
- proroga: è prevista la possibilità di richiedere una proroga. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.
SCIA
- inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della SCIA o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri;
- fine lavori: non è espressamente specificato il termine (né dal testo unico né dalla legge 241/90). Tuttavia, avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia pari a 3 anni;
- proroga: non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a nuova SCIA.
CIL/CILA
La durata dei termini nel caso di comunicazione inizio lavori (CIL) e comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) è stabilita dagli artt. 6 e 23-bis del dpr 380/2001:
- inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della CILA o CIL o successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri;
- fine lavori: non è fissato a livello nazionale un termine di legge per CIL e CILA;
- proroga: non è prevista a livello nazionale, non essendo prevista la scadenza.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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