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SCIA: il comune non può sospenderla o annullarla dopo 30 giorni dalla presentazione ma deve agire in autotutela

Tar Puglia: il comune non può, in presenza di una SCIA, adottare provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela

Le regole per l'annullamento e/o sospensione della SCIA

E' illegittimo l'operato dell'amministrazione comunale che, in presenza di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela.

Il principio è stato sottolineato dal Tar Puglia nella recente sentenza 9/2019, che chiama in causa l'art. 23 comma 6 del dpr 380/2001una volta perfezionatasi e divenuta efficace la SCIA, l'attività del comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi.

I 30 giorni di tempo del comune per sospendere la SCIA

Il ricorso - accolto dai giudici - riguarda l'emissione di un provvedimento comunale recante sospensione dell'efficacia amministrativa della SCIA intestata a una ditta proprietaria di un'unità immobiliare facente parte di un condominio, diretta alla realizzazione di un ascensore in vano condominiale e dei collegati interventi tecnici, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, nonché per il consequenziale accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente all'esecuzione degli interventi di cui alla predetta segnalazione certificata di inizio attività.

Tale SCIA è stata acquisita al protocollo del comune resistente in data 4.12.2015, ed il comune ha adottato e notificato il provvedimento di sospensione in data 5.1.2016, oltre, quindi, (sia pure di poco) i 30 giorni prescritti per legge (art. 19 comma 6 bis legge 241/1990 e art. 23 comma 6 dpr 380/2001).

Ciò significa che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria a sensi dell'art. 19 commi 3 e 6-bis della legge 241/90 (ex multis, T.A.R. Milano, sez. I, 29/12/2016, n.2486), si era consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell'inerzia dell'amministrazione. Il che postula, che il comune resistente non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della SCIA, ma avrebbe dovuto previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell'art. 19 legge 241/90 (richiamato dal comma 6- bis dello stesso articolo) secondo cui "decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies".

Annullamento SCIA: il potere residuale del comune

Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio (T. A. R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21-04-2016, n. 2106).

Ma nella fattispecie, nonostante il superamento, sia pur per pochi giorni, del termine di legge per inibire l'attività segnalata, il comune intimato ha adottato il seguente provvedimento: “si dispone la sospensione dell'efficacia amministrativa dell'istanza di della segnalazione di inizio attività….”.. “Si diffida la SV in indirizzo a non eseguire interventi edilizi di cui alla segnalazione di inizio attività n. fasc…”. Questo, per il TAR, è un atto che, lungi dall'incidere, in autotutela, sul titolo ormai conseguito dal privato, costituisce mero esercizio della potestà di sospendere l'intervento, per ragioni attinenti, da un lato, alla incompletezza della modulistica allegata alla domanda, dall’altro, all’esistenza del parere sfavorevole di alcuni condomini alla realizzazione dell’intervento. E tale considerazione non muta neppure per effetto del provvedimento impugnato con motivi aggiunti, con il quale l'amministrazione si è limitata a convalidare il precedente provvedimento di sospensione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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