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Scostamento non grave: il DURC viene rilasciato con debiti inferiori a 150 euro

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta la regolarità contributiva di imprese e professionisti nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Con l’interpello n. 3/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene chiarito che i debiti inferiori a 150 euro, comprensivi di contributi, interessi e sanzioni, costituiscono uno “scostamento non grave” e consentono il rilascio del DURC, mentre le sanzioni civili non giustificano un DURC positivo.

DURC: che cos’è e quando è richiesto

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è quel documento attraverso il quale viene attestata la corretta regolarità contributiva di un’impresa o di un lavoratore autonomo nei confronti di INPS, INAIL e, per il settore edile, anche della Cassa Edile.
Oggi il DURC può essere ottenuto in modalità online e in tempo reale tramite il servizio DURC online dal portale INAIL, INPS o della Cassa edile.
Effettuata la richiesta, viene verificato automaticamente se l’impresa o il professionista sia in regola con i contributi previdenziali e assicurativi.

Da questo controllo possono risultare due esiti:

  • in caso di esito positivo, il DURC viene emesso con validità di 120 giorni (4 mesi) a partire dalla data della verifica, e può essere consultato liberamente online nei portali di INPS, INAIL o della CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili);
  • in caso di esito negativo, gli enti interessati (INPS, INAIL o Cassa Edile) inviano una notifica via PEC al soggetto, dandogli 15 giorni di tempo per ottemperare gli obblighi previdenziali e assicurativi di legge.

Il DURC è richiesto per numerosi ambiti come ad esempio:

  • la partecipazione a gare d’appalto;
  • l'esecuzione di lavori edilizi privati che richiedono permessi o dichiarazioni;
  • il rilascio dell’attestazione SOA;
  • l’iscrizione all’albo fornitori.

Esso può essere richiesto dal:

  • datore di lavoro;
  • consulente del lavoro delegato;
  • soggetto appaltante o stazione appaltante.

Secondo l’articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 deve essere escluso da una gara d’appalto “(…) l’operatore economico che (abbia) commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II. 10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.”
Un operatore economico non può quindi partecipare ad una gara pubblica se abbia commesso violazioni gravi e definitive in materia di:

  • pagamento delle imposte e tasse;
  • versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono considerate “gravi violazioni” quelle che superano determinate soglie di importo o rilevanza, indicate nell’Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, ove al punto 1 viene evidenziato cheAi sensi e per gli effetti dell’articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.”
Quindi ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs 36/2023, in relazione all’art. 48 del D.P.R 602/1973 si stabilisce che sono gravi violazioni fiscali quelle per omesso pagamento di imposte e tasse superiori a 5.000 euro.
Inoltre sono considerate definitivamente accertate le violazioni contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili.
Mentre in materia previdenziale, sono considerate gravi irregolarità contributive gli importi superiori ai 150 euro. Come previsto dal DM 30 gennaio 2015, il superamento di tale limite comporta anche un impedimento al rilascio del DURC.

Recentemente il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2025, richiesto dall’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), chiarisce che ai fini del rilascio del DURC, lo “scostamento non grave” tra contributi dovuti e versati non può superare i 150 euro, comprensivi di sanzioni e interessi.

 

Scostamento non grave e DURC: cosa cambia per debiti sotto 150 euro

Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 3/2025 in risposta ad un quesito posto dall’ANPIT.

Il dubbio riguardava se fosse possibile ottenere il DURC anche quando l’azienda avesse debiti verso gli enti previdenziali solo per sanzioni o interessi, ma non per contributi non pagati.
Il protagonista della questione è l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, che definisce “scostamento non grave” quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge (sanzioni ed interessi).
Ma ciò non legittima un rilascio positivo del DURC nel caso in cui ci sia un debito costituito solo da sanzioni.

Tale impostazione risulta infondata poiché le sanzioni civili sono accessori delle omissioni contributive e pertanto presuppongono necessariamente l’esistenza di un debito originario. Quindi il DURC non può considerarsi positivo in presenza di sole sanzioni civili.

Il Ministero chiarisce che “La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”. Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.”
La legge individua nell’importo di 150 euro, comprensivo non solo dei contributi dovuti, ma anche di eventuali sanzioni e interessi, un limite entro il quale la posizione contributiva del soggetto richiedente può essere considerata regolare.
Questa indicazione normativa ha già trovato concreta applicazione nella procedura automatizzata del “Durc On Line”, che consente agli enti previdenziali di rilasciare l’attestazione di regolarità contributiva in tempo reale.
Ne consegue che, ai fini della valutazione della regolarità contributiva, è necessario considerare l’ammontare complessivo dei debiti, inclusi contributi, interessi e sanzioni, e verificare che essi non eccedano la soglia dei 150 euro per la quale si configura uno scostamento non grave.

Riassumendo se l’azienda o il lavoratore autonomo dovesse all’ente previdenziale meno di 150 euro tra contributi, interessi e sanzioni, il DURC può essere rilasciato senza problemi, perché questa somma è considerata dalla legge come uno “scostamento non grave”.

 

Scarica l'interpello in allegato

 

Keywords: DURC, sanzioni civili, scostamento non grave, regolarità contributiva, INPS, INAIL, Cassa edili, contributi previdenziali, D.Lgs.36/2023.

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