Servizi di architettura e ingegneria: in vigore il nuovo disciplinare tipo per contratti tramite OEPV
Il provvedimento Anac del 31 luglio 2018, pubblicato in GU e in vigore dal 27 agosto scorso, contiene il disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.186 dell'11 agosto scorso, il provvedimento del 31 luglio 2018 dell'Autorità Anticorruzione - bando tipo n.3 "disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".
Nello specifico:
- il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.
- gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal DM 11 ottobre 2017.
Lo schema di discliplinare predisposto dall'Anac, obbligatorio a partire dal 27 agosto 2018, è vincolante per tutte le procedure aperte delle committenze pubbliche, incluso il settore dei beni culturali. Nel caso dei settori speciali, il vincolo riguarda solo il caso in cui le stazioni appaltanti che operano nei settori speciali affidino servizi e forniture non connesse agli stessi lavori speciali (artt.115-121 del Codice).
La struttura del disciplinare
Il testo è strutturato in diversi gradi di cogenza, con una applicazione obbligatoria di tutto quello che nel testo è riportato in carattere tondo, e una applicazione opzionali per le parti che nel testo sono stampate in carattere corsivo o tra parentesi quadre.
In caso di gare telematiche, l'Anac consente un ulteriore grado di flessibilità, concedendo la possibilità alle stazioni appaltanti di apportare "le opportune modifiche al testo". Una precisazione importante prevede che il compenso per il servizio "non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata", in linea con la previsione normativa in tal senso introdotta dal correttivo appalti all'art.28 (comma 8-bis) del Codice.
Sopralluogo
La stazione appaltante può decidere se prevederlo oppure no, ma questa scelta deve essere chiaramente indicata nel bando, specificando che "non è prevista alcuna visita dei luoghi" oppure, al contrario, che "il sopralluogo (...) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi".
Inoltre, sempre nel caso che la PA richieda la visita dei concorrenti, il bando deve chiaramente specificare che "la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara".
Raggruppamenti temporanei o consorzi stabili: le diverse ipotesi
- nel caso dei raggruppamenti già costituiti, serve una delega del solo mandatario;
- nel caso dei raggruppamenti costituendi, serve una delega di tutti i componenti, altrimenti il componente che non delega deve effettuare il sopralluogo direttamente;
- nel caso dei consorzi, "il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore".
Il bando, infine, deve consentire di poter sanare attraverso il soccorso istruttorio "la mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo", anche in questo caso in riferimento a una norma del Codice riscritta dal correttivo (art.83, comma 9).