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Sicurezza antincendio e autorimesse, confronto fra la nuova RTV (D.M. 21.2.2017) ed il “vecchio” D.M. 1.2.1986: un caso pratico

Sicurezza antincendio e autorimesse, confronto fra la nuova RTV (D.M. 21.2.2017) ed il “vecchio” D.M. 1.2.1986: un caso pratico

Il D.M. 21 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 52 del 3 marzo 2017, ha introdotto un nuovo tassello della lunga storia della normativa italiana in materia di sicurezza antincendio delle autorimesse.
È una storia che ha origine antica.

La prima normativa che si è occupata di questo argomento risale addirittura al D.M. 31.7.1934, quando la diffusione delle automobili in Italia era agli albori. Tanto per capirci, facciamo un raffronto fra la situazione attuale e quella degli anni ‘30.
Nel 1932, gli autoveicoli sono 27 milioni negli Stati Uniti, 1,5 milioni in Francia, 1,6 milioni in Inghilterra, ma in Italia non arrivano neppure a 300.000 , circa lo 0,6% del parco circolante attuale. Oggigiorno in Italia risultano invece circolanti circa 37 milioni di autovetture, 6 milioni di motocicli, 4 milioni di autocarri, più vari altri veicoli (veicoli speciali, autobus, ecc.) che fanno salire il tutale a circa 50 milioni di veicoli . La regione con più autovetture è la Lombardia, con quasi 6 milioni.
Nonostante questi numeri così ridotti, il legislatore nel 1934 sente il bisogno di regolamentare l’argomento. Bisogna ammettere che all’epoca le autovetture presentavano effettivamente un rischio di incendio non trascurabile. A parte le autovetture elettriche, che fino al 1900 circa (per quanto strano suoni oggi) costituivano la maggioranza delle autovetture, all’epoca le auto erano quasi tutte a benzina. Il motore diesel, che indubbiamente presenta un rischio di incendio minore, pur inventato nel 1982 ha conosciuto una certa diffusione solo fra i veicoli commerciali; solo dopo il 1936 Mercedes lo ha introdotto sulle automobili, ma bisogna attendere gli anni ’70 per vederne la diffusione di massa.

Oltre ad essere quasi tutte e benzina, negli anni ’30 le auto avevano una sicurezza dinamica neppure lontanamente paragonabile alle autovetture di oggi (si pensi ai freni, all’ABS, ai sistemi per il controllo della stabilità in curva, ecc.), avevano scarsa capacità di protezione passiva soprattutto in termini di robustezza strutturale e gli assemblaggi delle parti meccaniche erano molto più artigianali. Il risultato è che in caso di incidente era frequente la rottura del circuito di alimentazione e la fuoriuscita di carburante. Vista la scarsa affidabilità dei componenti e dell’assemblaggio, era perfino possibile la fuoriuscita accidentale di carburante a vettura ferma.

Insomma, le autovetture erano considerate pericolose dal punto di vista antincendio: e di certo pericolose lo erano davvero, quantomeno molto più di oggi.

Ecco quindi che nel 1934 il legislatore emana il D.M. 31.7.1934, un decreto che è tuttora in vigore per quanto riguarda i liquidi combustibili e/o infiammabili, ma che all’epoca conteneva anche una parte sulle automobili, il Titolo VII, che era proprio intitolato: “autorimesse”.
Successivamente occorre attendere gli anni ’80, quando la legislazione vede una improvvisa accelerazione con l’emanazione di tutta una serie di normative:
• Decreto Ministeriale 20 novembre 1981: Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili;
• Circolare M.I. 16 gennaio 1982 n° 2: Decreto ministeriale 20 novembre 1981 - "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili" - Indicazioni esplicative e chiarimenti;
• Circolare M.I. 9 febbraio 1985, n. 2444: errata corrige al D.M. 20 novembre 1981 - Norme di sicurezza dipendenti dalla capacità di parcamento per le autorimesse;
• D.M. 1 febbraio 1986: Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili.

Quest’ultimo decreto è tuttora in vigore, e quindi merita un po’ di spazio.
Diverse parti del testo di questa normativa derivano dalle normative precedenti, scritte, come detto, in un’epoca in cui le autovetture erano considerate molto pericolose in termini di sicurezza antincendio. Naturalmente, se si considerano i dati attuali, questa opinione non è affatto supportata dai fatti. Oggigiorno, gli incendi di autovetture sono rari e, quando avvengono, sono quasi sempre susseguenti a incidenti stradali con gravi danni strutturali: sono quasi inesistenti gli incendi di autovetture parcheggiate, ferme e col il motore spento.
Insomma, le autorimesse presentano un rischio di incendio molto limitato. Anche per quanto riguarda la magnitudo delle conseguenze, salvo casi particolari (per esempio nel caso di auto a gas), in un’autorimessa un semplice impianto sprinkler è sufficiente per limitare le conseguenze dell’incendio alla vettura da cui ha origine la combustione, o al massimo alle vetture vicine.

Inoltre, per ragioni legate alle fonti da cui il D.M. 1.2.1986 ha preso forma, la norma contiene molte disposizioni che nulla hanno a che vedere con la prevenzione incendi: disposizioni in materia di larghezza minima delle rampe, di pendenza massima delle rampe, di larghezza dei corselli, insomma tutte disposizioni che forse consentono una migliore fruibilità dell’autorimessa dal punto di vista funzionale, ma che non hanno nessuna incidenza in termini di minore o maggiore sicurezza antincendio. Questa scelta infelice ha avuto una conseguenza ben nota agli addetti ai lavori: le Direzioni Regionali VVF negli anni si sono trovate letteralmente intasate di richieste di deroga, spesso relative proprio ad aspetti non di prevenzione incendi. Pare anzi che la maggior parte delle richieste di deroga alle Direzioni Regionali fossero relative proprio al D.M. 1.2.1986.

Oltre a questo, il D.M. 1.2.1986 presentava anche altri problemi, emersi nel corso del tempo, a cui non sempre un enorme numero di quesiti interpretativi e circolari esplicative ha potuto dare riscontro. Ecco una lista (non esaustiva, ma solo esemplificativa) dei principali problemi che si sono riscontrati negli anni:

• Non chiara definizione degli autosaloni, cioè i locali con esposizione e vendita di autovetture. In tali ambienti le problematiche di prevenzione incendi sono in realtà più vicine a quelle dei locali di vendita che non a quelle delle autorimesse.
• La norma richiede aperture di aerazione naturale con superfici molto elevate .
• La norma richiede resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti in generale molto alta.
• C’è scarso coordinamento all’interno del testo fra le richieste di resistenza al fuoco (solai REI180 possono essere sorretti da una struttura portante R90, per esempio, il che evidentemente non ha senso).
• La norma richiede in generale di realizzare compartimenti antincendio molto piccoli, a parte casi rari (autorimesse aperte, isolate, fuori terra), con conseguente riduzione della funzionalità dell’autorimessa e minore attrattiva soprattutto in caso di autorimesse ad uso pubblico.
• È sempre rimasto un po’ ambiguo lo scopo delle aperture di ventilazione richieste, ed in particolare se servano per smaltire il fumo in caso di incendio o se servano per smaltire i gas di scarico delle vetture in manovra o entrambe le cose.
• Nel testo, come già evidenziato, ci sono molte richieste inerenti aspetti non relativi alla prevenzione incendi.
• La densità di affollamento prescritta è molto alta per le autorimesse non sorvegliate (0.1 pers/mq): nelle autorimesse ad uso pubblico l’affollamento è sempre molto inferiore, per non parlare poi delle autorimesse ad uso privato, dove le persone presenti contemporaneamente sono pochissime.

Da molti anni quindi si attendeva una riforma della normativa che andasse contemporaneamente nella duplice direzione di:

1. eliminare dalla normativa di prevenzione incendi tutto quanto non strettamente attinente, per l’appunto, con la prevenzione incendi;
2. adottare misure di sicurezza antincendio più moderne, più aderenti alla realtà e che tenessero in debita considerazione la ben diversa natura delle autovetture rispetto al passato.

Il D.M. 21 febbraio 2017 intende proprio soddisfare queste due esigenze. Anzi, va anche molto oltre a queste due esigenze, in quanto il D.M. si innesta sul più ampio progetto di riforma generale della normativa di prevenzione incendi, che è il cosiddetto “Codice” di prevenzione incendi, il D.M. 3.8.2015.

Non è possibile, se non altro per banali ragioni di spazio, procedere ad una illustrazione completa del Codice di prevenzione incendi. In ogni caso l’impostazione del D.M. 21.2.2017 è completamente diversa rispetto alle normative precedenti ed è possibile cercare di elencare almeno le principali novità.
• Per prima cosa occorre ricordare che il responsabile dell’attività, coadiuvato dal tecnico incaricato, può decidere se applicare o meno il D.M. 21.2.2017 (e quindi il D.M. 3.8.2015) oppure se continuare ad applicare il “vecchio” D.M. 1.2.1986, a sua discrezione ;
• Eliminazione delle disposizioni non relative ad aspetti di prevenzione incendi ;
• Possibilità di fare compartimenti con superfici più grandi;
• Possibilità di adottare soluzioni, corrispondenti a diversi livelli di prestazione, che sono più calibrate sull’effettiva pericolosità dell’insediamento.

UN CASO PRATICO
Ma un modo molto più diretto per illustrare la differenza fra il D.M. 1.2.1986 ed il D.M. 21.2.2017 è esaminare un caso pratico. In occasione della progettazione del nuovo Centro commerciale “AdigeO” di Verona, inaugurato il 29 marzo u.s., grazie alla disponibilità ed alla lungimiranza del Comando VVF di Verona e della Direzione Regionale VVF del Veneto è stato possibile applicare il Codice di prevenzione incendi, pur transitando attraverso la deroga. Per le autorimesse è stato deciso di applicare proprio il D.M. 21.2.2017, entrato in vigore alcuni giorni prima dell’approvazione definitiva del progetto, ma che all’epoca della predisposizione del progetto non era ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta quindi, con tutta probabilità, del primo progetto in Italia dove ha trovato applicazione completa il D.M. 21.2.2017.

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