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Sicurezza in edilizia e progettazione PSC: ecco il vademecum INAIL per i cantieri post sisma

L'Inail ha pubblicato il volume per tutti coloro che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo prevenzionistico come quello dei cantieri post sisma

Sicurezza nei cantieri post sisma: il compendio INAIL

Si chiama "Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza" e rappresenta una sorta di compendio per tutti coloro - compresi i professionisti tecnici - che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo prevenzionistico, a causa dei danni prodotti dai sismi che hanno colpito quattro regioni del Centro Italia, a partire dall'agosto del 2016.

Ambiente e organizzazione del cantiere

Nel PSC (piano sicurezza e coordinamento) il coordinatore per la progettazione deve eseguire una descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere, nonché una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

Inoltre, il PSC deve contenere le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento, tra l’altro, all'area di cantiere e all'organizzazione del cantiere. Sempre in riferimento all'area di cantiere, il PSC deve riportare l'analisi delle caratteristiche dell'area di cantiere, l’analisi dell'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e l’analisi degli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

Ove possibile, in fase di progettazione, i diversi coordinatori di cantieri limitrofi in grado di generare interferenze e pericoli gli uni verso gli altri, devono essere messi in condizioni di interloquire e definire di comune accordo misure di coordinamento, di cooperazione e di predisporre le conseguenti idonee misure di sicurezza.

In quest’ottica, è opportuno definire organizzazioni di cantiere che consentano la “convivenza” dei cantieri soprattutto se operanti nei medesimi periodi di tempo. Sull’esempio dell’esperienza condotta per la riedificazione dei centri urbani colpiti dal terremo del 2009 dell’Abruzzo, si ritiene necessaria l’attivazione, presso ogni Comune, di un modello organizzativo e di gestione dei cantieri della ricostruzione, con l’obiettivo di garantire un luogo di lavoro che:

  • rispetti gli standard di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • attivi la valutazione di ogni fase di lavoro nella sua interezza, temporale/tecnica/qualitativa, in complementarità agli aspetti legati alla sicurezza
  • all’interno dei cantieri segmentati per aree omogenee; alla specificità delle lavorazioni e dei luoghi.

Ove necessario, quindi, la pianificazione generale di cantierizzazione dovrà prevedere:

  • lay-out con l’ipotesi di localizzazione gru a torre;
  • aree idonee per l’ubicazione di servizi igienico assistenziali comuni;
  • aree idonee per l’ubicazione di locali di refezione comune;
  • l’individuazione di luoghi di primo soccorso comuni;
  • viabilità dei mezzi di soccorso, dei percorsi di esodo e punti di ritrovo e di contatto;
  • viabilità, zone con particolari pericoli e aree comuni.

In questo modo si darebbe concreta attuazione ai principi dettati dal d.lgs. 81/2008 finalizzati a garantire l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi, anche se appartenenti a cantieri diversi ma la cui attività risulterà inevitabilmente interferente.

Interventi preliminari all’esecuzione di lavori

Nella fase precedente alla ricostruzione massiccia dei borghi, soprattutto se questi sono completamente dichiarati zona rossa, occorre eseguire una messa in sicurezza delle strade e delle vie di accesso per consentire l’operatività degli addetti ai lavori.

Malauguratamente, la grande estensione del cosiddetto cratere non ha consentito la completa esecuzione di questi interventi preliminari, demandandoli sostanzialmente ai singoli affidatari degli interventi di ricostruzione o di ripristino. Pertanto, come già accaduto per il terremoto de L’Aquila, l’esecuzione di questa tipologia di interventi dovrà essere svolta in un contesto ambientale ancora considerabile in piena emergenza.

Le problematiche che dovranno essere affrontate, aggiuntive a quelle della mera esecuzione dei lavori di messa in sicurezza transitoria dei fabbricati, saranno principalmente le seguenti:

  • viabilità ordinaria stravolta, con strade di ridotte dimensioni, ostruite, destinata comunque al transito di un gran numero di mezzi pesanti e ingombranti;
  • presenza di macerie in strada, all’aperto in genere e negli ambienti interni;
  • rischio di caduta materiali dall’alto o di crolli sugli operatori che transitano o lavorano in prossimità di edifici ancora non in sicurezza;
  • percorsi interni agli edifici, incluse le scale, non praticabili;
  • cedimenti di solai, volte, ecc.;
  • simultaneità operativa di più imprese in edifici confinanti;
  • potenziale presenza di rifiuti speciali pericolosi, come, ad esempio, quelli contenenti amianto.

Si rende necessario, quindi, procedere alle seguenti indagini preliminari:

  • effettuare una ricerca storica del fabbricato volta a determinare ogni caratteristica costruttiva e di funzionamento strutturale. Se l’edificio è posto a contatto o in prossimità di altre costruzioni, soprattutto se quest’ultime sono in cattive condizioni strutturali, è necessario procedere con le indagini volte a comprenderne, ad esempio, lo stato di danno, l’orditura dei solai (per determinare le murature più sollecitate), le particolari condizioni di carico, le quote dei solai di piano ecc.;
  • appurare che nel sottosuolo (sia all’interno che all’esterno) non siano presenti locali interrati, cavità e simili;
  • effettuare una verifica presso gli enti preposti alla gestione servizi tecnologici, finalizzata alla verifica della presenza di impianti, delle loro caratteristiche, dell’esatta pozione e se risultano in servizio;
  • effettuare sondaggi esplorativi supplementari volti alla conferma delle condizioni ipotizzate con le ricerche precedentemente effettuate.

La progettazione dell’intervento preliminare di messa in sicurezza tiene conto delle indagini e definisce le modalità operative più idonee. In particolare, va pianificata la sequenza con cui verranno realizzati i “sottocantieri” e studiata la fase di sostegno delle strutture esistenti.

In questa fase, in quanto applicabile, si devono applicare le stesse disposizioni previste dagli articoli dal 150 al 154 del d.lgs. 81/08 sulle demolizioni.

Una valutazione specifica deve essere fatta anche per gli edifici che antecedentemente all’esecuzione dei lavori di riparazione sono stati già messi in sicurezza, magari a cura di altri soggetti non coinvolti poi nell’opera di riparazione. In questi casi, prima dell’allestimento del cantiere e di iniziare i lavori, occorre effettuare un sopralluogo congiunto tra i tecnici della committenza e quelli dell’impresa, atto a verificare le condizioni di efficienza dei puntellamenti e dei rafforzamenti provvisori, tenendo in debito conto gli effetti degli agenti atmosferici e quelli sismici. In questa fase, dovranno essere valutati eventuali pericoli non presi in considerazione all’atto del puntellamento, qualora non siano stati considerati i rischi connessi con le operazioni di manutenzione e quelli finalizzati alla stabilità dell’edificio durante l’intervento.

In ogni caso l’impresa impegnata nell’esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle misure generali di tutela di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. 81/08.

Gestione delle emergenze

Il terremoto è un evento imprevedibile, esalta soprattutto l’attività di soccorso da parte delle istituzioni preposte, mentre non consente di individuare alcuna misura di prevenzione se non quelle di carattere strutturale e informativo. Ma l’aspetto strutturale è proprio il punto debole negli edifici oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico. Ragione per cui la gestione delle emergenze in questi casi è molto più complessa che nelle condizioni ordinarie.

Questa deve essere affrontata sia a livello di cantiere, in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e il DM 10 marzo 1998, che a livello comunale, secondo le indicazioni della protezione civile, come obbligo giuridico (D.L. 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge con la legge 12 luglio 2012, n. 100) e dovere di garanzia di ogni Sindaco nei confronti dei propri cittadini derivante dalle competenze del Comune e attribuzioni del Sindaco stabilite dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - “Codice della protezione civile”, che ha sostituito, abrogandola, la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sulla “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”.

Nello specifico, il piano di emergenza comunale (PEC) è uno strumento operativo che contiene tutte le procedure per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa o imprevista in un determinato territorio comunale, consentendo alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e garantendo con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici.

Al 28 marzo 2018, secondo i dati della Protezione civile, la quasi totalità dei comuni delle quattro regioni interessati dal sisma hanno adottato un piano di emergenza comunale, con una percentuale prossima al 100%, mentre la media nazionale è dell’88%.

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