Sismabonus Acquisti per atti di compravendita nel 2025: no a cessione del credito e sconto in fattura
Per compravendite di case effettuate nel 2025, il Sismabonus Acquisti resta fruibile in detrazione, con aliquota al 50% se l'immobile diventa abitazione principale nei termini previsti, ma non è più possibile optare per cessione del credito o sconto in fattura
No alla cessione del credito o allo sconto in fattura per il Sismabonus Acquisti eventualmente fruibile su acquisto di case antisismiche nell'anno 2025.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 30/2026, dove si chiarisce il regime applicabile al sismabonus acquisti per gli atti stipulati nel 2025. Nello specifico, viene confermata la possibilità di fruire della detrazione maggiorata al 50% se la casa acquistata sarà adibita ad abitazione principale, ma è esclusa la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura.
Il Fisco ribadisce inoltre il principio di alternatività tra Sismabonus Acquisti e Sismabonus ordinario in presenza di un unico intervento edilizio.
Il presupposto: cos’è il Sismabonus Acquisti
Il sismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013) spetta agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico di una o due classi.
La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto, entro il limite di 96.000 euro per unità, con aliquota del 75% o 85% a seconda del miglioramento sismico (ciò valeva prima della modifica della Legge di Bilancio 2025, che ha abbassato l'aliquota al 36%, elevabile al 50% in caso di abitazione principale), a condizione che la vendita avvenga entro 30 mesi dalla fine lavori.
Si tratta di un’agevolazione distinta dal Sismabonus ordinario, che invece è parametrato ai costi sostenuti per l’intervento.
La detrazione per il 2025 e la maggiorazione al 50%
La legge di bilancio 2025 ha introdotto il nuovo comma 1-septies.1, che prevede per le spese sostenute nel 2025 una detrazione base del 36%, elevata al 50% se ricorrono specifiche condizioni.
Per beneficiare dell’aliquota maggiorata al 50% occorre che:
- l’acquirente sia titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale sull’immobile;
- l’unità sia adibita ad abitazione principale.
L’abitazione principale è quella in cui il contribuente o i familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis, TUIR).
Se l’immobile non è abitazione principale all’inizio, la maggiorazione spetta comunque purché lo diventi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.
Non è sufficiente una dichiarazione resa nell’atto notarile: ciò che rileva è la destinazione effettiva nei termini previsti.
Cessione del credito e sconto in fattura: perché sono esclusi nel 2025
L’Agenzia chiarisce che per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura (art. 121 D.L. 34/2020) è ammessa solo per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
L’estensione al 2025 riguarda esclusivamente il Superbonus. Di conseguenza, per gli atti stipulati nel 2025:
- il sismabonus acquisti può essere fruito solo in detrazione diretta in dichiarazione;
- non è possibile utilizzare né la cessione del credito né lo sconto in fattura.
Alternatività con il Sismabonus ordinario
L’Agenzia ribadisce il principio secondo cui non è possibile fruire di due agevolazioni sulla medesima spesa.
Nel caso esaminato, l’intervento di riduzione del rischio sismico è unitario: avendo già alcuni acquirenti fruito del Sismabonus acquisti, l’impresa non può utilizzare il Sismabonus ordinario per le restanti unità.
Le due detrazioni sono alternative perché hanno come presupposto lo stesso intervento edilizio complessivo.
LA RISPOSTA 30/2026 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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