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Sismabonus ok anche con asseverazione non contestuale al titolo abilitativo. Ecco quando

Agenzia delle Entrate: l'ottenimento dei benefici fiscali spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo

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In materia di Sismabonus, fioccano le risposte del Fisco soprattutto sulle tempistiche della presentazione dell'asseverazione di cui all'articolo 3 del DM del MIT 58/2017 (classi di miglioramento sismico).

Nella risposta 196 del 30 giugno 2020, si disquisisce sull'asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo: all'atto della presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione con richiesta del permesso di costruire, l'istante non ha allegato l'asseverazione del progetto strutturale così come richiesto dal decreto del MIT 58/2017 come modificato dal DM 65/2017, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, in quanto solo con l'entrata in vigore dell'art.8 del DL 34/2019 (1° maggio 2019) si è esteso l'ambito di applicazione dell'art.16, comma 1-septies, del decreto 63/2013 (c.d. Sismabonus) alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

L'istante, quindi, dichiara che l'asseverazione del progetto "sarà presentata, contestualmente al deposito dei calcoli strutturali, non appena predisposta dal tecnico incaricato, prima del rilascio del permesso di costruire, che pertanto avverrà solo successivamente" precisando che, allo stato, "poichè l'intervento consiste nella demolizione di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato, la classe di rischio post intervento non è certificabile". Si chiedono lumi, quindi, in ordine alla spettanza dei benefici fiscali in capo ai futuri acquirenti degli immobili.

Ok all'asseverazione non contestuale al titolo edilizio

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso l'excursus normativo modificativo dell'art.16 comma 1-septies del DL 63/2013 ad opera dell'art. 46-quater del DL 50/2017 e dell'art.8 comma 1 del DL 34/2019, ricorda che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota 4260 del 5 giugno 2020, ha chiarito che il comma 1-septies) dell'art.16 del DL 63/2013, come modificato dall'art.8 del DL 34/2019 "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".

Pertanto, si ritiene che, nel caso in esame, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16 comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del DM 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

NB - la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

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