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Sopraelevazione in condominio: se non produce danno non c'è risarcimento ai vicini

Se l'intervento di sopraelevazione all'ultimo piano dell'edificio condominiale si rivela addirittura migliorativo per la staticità dello stabile, e non causa nessun tipo di danno ai vicini, non susisstono i termini per alcun obbligo risarcitorio a carico dell'esecutore dell'opera.

La sopraelevazione condominiale che non produce alcun danno per i vicini ma anzi è migliorativa della situazione precedente non comporta alcun risarcimento per chi ha realizzato l'opera.

 

La sopraelevazione del contendere

E' piuttosto interessante, quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11251/2025 del 29 aprile, che si occupa del caso delle rimostranze di alcuni condòmini vicini, che chiedevano la rimozione di una sopraelevazione, effettuata dal proprietario dell'ultimo piano, in quanto secondo loro portava a problemi strutturali dell'edificio.

Non solo: siccome la sopraelevazione incideva negativamente sulla stabilità sugli immobili di loro proprietà, chidevano il risarcimento del danno in forma specifica, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Dopo le 'sconfitte' in primo e secondo grado, si arrivava quindi in Cassazione.

 

I collassi della struttura e le 'carenze' del CTU

I ricorrenti sostengono di aver fatto presente, a sostegno della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, i "collassi" su ben due punti di carico dell'edificio, evidenziati dagli stessi calcoli del C.T.U., che prima dell'esecuzione delle opere non si riscontravano,  che rendevano carente l'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio.

Insomma, la Corte d'Appello avrebbe disatteso le argomentazioni svolte dagli appellanti e dal loro consulente di parte con la perizia del settembre 2018, omettendo qualsiasi motivazione sulle criticità evidenziate in merito alla tenuta strutturale e sismica dell'edificio.

 

Lavori di sopraelevazione: quando scatta l'abuso edilizio

Se si è ottenuto un permesso di costruire per dei lavori di sopraelevazione di due piani del piano rialzato e si eseguono, oltre alle divisioni interne, alle aperture e ai balconi difformi, anche tre unità abitative in più rispetto a quelle autorizzate (una per piano), si è in totale difformità dal titolo abilitativo e quindi scatta l'abuso edilizio con conseguente demolizione.


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La motivazione della CTU è esistente e coerente

La Cassazione, ribadendo il principio secondo cui, sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 360 comma 1 numero 5 Codice procedura civile, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di insufficienza della motivazione, ricordano che i provvedimenti giudiziari devono essere motivati ma questo obbligo è violato solamente allorquando la motivazione sia totalmente mancante o semplicemente apparente, o viziata da contraddizioni.

Insomma, non è questo il caso: la motivazione non è apparente e quindi se ne esclude la nullità, in quanto la motivazione è esistente, coerente e tale da consentire di comprendere il percorso logico eseguito dai giudici d'appello.


Sopraelevazione: è migliorativa, no ai risarcimenti

Infatti, diversamente da quanto affermato dai condomini ricorrenti, la sentenza della Corte d'Appello non si è limitata a dichiarare di aderire alle risultanze della consulenza tecnica, ma è giunta alla conclusione dopo aver esaminato i contenuti delle doglianze dei ricorrenti, dopo aver considerato che il Genio Civile aveva accertato l'insussistenza della normativa antisismica e dopo aver esaminato le risposte del CTU a quelle specifiche osservazioni.

"Specificatamente - evidenziano i giudici - la sentenza ha considerato che il consulente d'ufficio, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte, aveva eseguito i calcoli sulla base di parametri proposti dal consulente di parte, nonché senza inserire i cordoli e le travi previste nel progetto ma non eseguiti, giungendo al medesimo risultato che i lavori eseguiti non provocavano effetti negativi sull'immobile e, per di più, nel complesso si riscontrava un migloramnento strutturale".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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