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Strutture Precarie in Sicilia. La Sentenza che rende più chiara la Norma.

ORDINE & NORME SICILIANE

Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso: basta non usare cemento e mattoni”, così titolava uno dei tanti articoli apparsi sui social e sulla stampa.

Anche una testata giornalistica di assoluto rilievo a livello Nazionale, metteva in evidenza quella che da una lettura immediata sembrava un “atto criminale” targato Made in Sicily. 

Circostanza che ha suscitato tanto interesse tra i tanti e soprattutto per chi non sa che la Legislazione Siciliana (a statuto speciale) in tema edilizio ha una propria autonomia e spesse volte è diversa da quella Nazionale.

regione_sicilia.jpegPer l’appunto in Sicilia dal lontano 2003 esiste la Legge Regionale n.4 del 16/04/03 che disciplina in tutto il territorio la possibilità di realizzare strutture precarie secondo quanto riportato al comma 1 della stessa Legge: “In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo …”.

La più volte richiamata Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana (la n.275 del 23/10/2020) non desta scalpore, ma solo importanti e fondamentali chiarimenti sull’applicazione della Norma.

Nel proseguo, ci soffermeremo esclusivamente sugli aspetti tecnici, evitando inutili polemiche Nazional Popolari nei confronti di chi con molta probabilità non conosce il sistema Siciliano in tema di normativa urbanistica.

Il primo elemento fondamentale messo in evidenza dalla Sentenza, è che la L.R. n.4/03 non è stata abrogata, ma è ancora in vigore.

La stessa fa riferimento esclusivamente alla tematica urbanistiche.

La norma non introduce alcuna deroga a disposizioni diverse da quelle urbanistiche e, in particolare, a quelle in materia di sicurezza. Tra queste ultime rientrano, certamente, quelle che richiedono la denuncia al Genio Civile o, nelle zone sismiche, la previa autorizzazione (in questo senso, è il parere CGARS, sez. riun., n. 241/2010 reso il 10 gennaio 2012).

Pertanto in base alle succitate disposizioni, è possibile affermare che, limitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”, di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma.

La stessa Sentenza in riferimento alla L.R. 04/03 chiarisce cosa si intende per struttura precaria:

“… ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione ... La testuale lettura della norma, dunque, induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie. In tal senso si è espresso questo Consiglio con il già menzionato parere n. 105 del 1° aprile 2020, che rappresenta il precipitato logico della ricostruzione giurisprudenziale inerente l’art. 20 della l.r. n. 4/2003, (norma speciale la cui applicazione è limitata alla tipologia degli interventi edilizi ivi previsti) in cui è affermato che «quanto, infine, alla “precarietà” delle cc.dd. “strutture di chiusura”, alla quale il Legislatore fa riferimento - ‘precarietà’ che evidentemente non può consistere, nella ratio legis, nella mancanza di idonei “meccanismi di ancoraggio” atti a garantire la stabilità di dette strutture in situazione di sicurezza - la giurisprudenza ha chiarito che essa è data dalla combinazione sistemica del materiale e del metodo applicativo utilizzati; combinazione che deve consentirne, almeno virtualmente (e dunque nella previsione progettuale), lo smontaggio (o comunque l’asportazione) senza “distruzione” dei componenti mobili e senza ricorso alla “demolizione” delle parti fisse alle quali sono ancorate». Il concetto di precarietà va, dunque, determinato privilegiando la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere, poiché esula dall’art. 20 della l.r. n. 4/2003 il criterio della “funzionalità” inerente la natura duratura, o no, delle esigenze che le opere sono destinate a soddisfare.”

In buona sostanza l’opera precaria di cui alla L.R.04/03 è qualcosa facilmente amovibile e smontabile, con componenti mobili e senza fare ricorso alla sua demolizione. Concetto che non si lega alla durabilità della stessa.

“… Si può dunque affermare che, per le opere realizzate secondo il disposto dell’art. 20 della l.r. n.4/2003, la nozione di “precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di “funzionalità occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità strutturale”, “stagionalità” o “temporaneità”) …”.

Ultimo elemento basilare è dato dal concetto di precarietà per opere diverse da quelle di cui all’art.20 della L.R.04/03: “Per assoluta chiarezza va precisato che, nel caso in cui il concetto di precarietà non sia riferibile alle opere indicate nell’art. 20 della l. r. n. 4 del 2003, ma ad interventi edilizi comuni, come definiti nell’ art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (norma generale) siccome recepito dalla l.r. n. 16/2016, allora «il requisito della precarietà non va unicamente valutato in relazione alle caratteristiche strutturali dell’opera, ma deve essere altresì apprezzato in rapporto alla natura, duratura o no, delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare». (Cgars , sez. riun., 28 maggio 2015, n. 555).”.

In conclusione: tecnicamente perfetta la Sentenza e utilissima per trarre spunti e maggiori chiarimenti sulla norma.

Per i meno informati, e soprattutto per i giornalisti nazionali più attenti ricordiamo che a Messina il territorio comunale è interessato per il 75% dalle Zone a Protezione Speciale (ZPS) in cui al momento è impedita l’edificazione.

La città, si trova in zona sismica di prima categoria.

La maggior parte del territorio è interessato dal Piano Paesaggistico.

Esiste una fascia del territorio denominata zona Q in cui anche se l’area risulta edificabile è impedita qualsiasi possibilità edificatoria.

Da poco tempo insiste altro vincolo denominato “invarianza idraulica”.

Buona parte del territorio è incluso nel Piano di Assetto Idrogeologico.

Senza considerare le ex zone ASI e ZIS (impossibilità di costruire) e le altre norme che fanno si che a Messina si possano solo costruire … OPERE PRECARIE.