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Superbonus 110%: come funzionano sconto in fattura e cessione del credito

Il DL Rilancio inserisce una novità importante: oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, l’opzione si può scegliere anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate

Il DL Rilancio inserisce una novità importante: oltre ai lavori agevolati dal nuovo Superbonus 110%, l’opzione alternativa (sconto in fattura o cessione del credito) si può scegliere anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate

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Il Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) si può fruire 'normalmente' oppure, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il contribuente in alternativa potrà optare per:

  • lo sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d'imposta in una misura ridotta al 90% ad un'impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Sconto in fattura e cessione del credito anche per Ristrutturazioni e Bonus Facciate

La novità importante è quella data dall'art.121, che oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, consente di scegliere una delle due opzioni di cui sopra (cioè sconto in fattura o cessione del credito) anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate.

L’art.121 prevede infatti che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa optare per una delle due opzioni sopracitate anche per questi interventi:

  • a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del dpr 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  • c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

NB - per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%.

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