Superbonus | Condominio
Data Pubblicazione:

Superbonus 110%: il condominio può beneficiarne servendosi della cosa comune! I dettagli

Il DL Semplificazioni consente ad un privato di intervenire a proprie spese in condominio, realizzando interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e interventi agevolati dal superbonus 110%, anche servendosi della cosa comune, nel rispetto dei limiti imposti dal Codice Civile

condominio_700.jpg

Abbiamo visto, ieri, uno dei punti di 'connessione' tra DL Rilancio e DL Semplificazioni, inerente le novità per gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa (cd. ruderi), soprattutto in riferimento alla loro configurazione. Oggi vediamo un'altro 'contatto' tra i due provvedimenti di assoluta rilevanza, visto che riguarda gli interventi agevolabili col Superbonus 110% nei condomini.

Il riferimento del DL Semplificazioni (76/2020) è l'art.10 comma 3, che fa riferimento agli interventi per il miglioramento energetico e sismico e per l’installazione di fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 119 del DL 34/2020, cioè quelli che beneficiano del Superbonus 110%, e ai lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche discilpinati dalla legge 13/1989.

Superbonus in condominio: cosa si può fare

L'art.10 comma 3 dice, riassumendo, che nei casi in cui il condominio non raggiunga l’intesa per eseguire lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento energetico o sismico o non voglia installare pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per auto elettriche, un singolo condomino può fare i lavori a proprie spese, anche servendosi della cosa comune.

Sempre in attesa dei decreti attuativi e della circolare del Fisco, si può ritenere al momento che i requisiti e le procedure per realizzare i lavori e per usufruire del Superbonus 110% siano le stesse dei lavori eseguiti da tutto il condominio.

Il testo dell'art.10 comma 3

3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;

 

Condominio

Con il topic "Condominio" si raccolgono tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema dei condomini, dalle norme alla gestione.

Scopri di più

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più