Superbonus 110%, isolamento termico e materiali isolanti: nuovi chiarimenti ENEA
L'ENEA ha aggiornato la nota con le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate
Arrivano altri, importanti chiarimenti dall'ENEA sulle prestazioni dei materiali isolanti collegate alla fruizione del Superbonus 110%. Si tratta, quindi, di delucidazioni relative all'idoneità dei prosdotti per l'isolamento termico degli edifici.
L'aggiornamento riguarda una vecchia nota contenente le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate, che segue tra l'altro la precedente nota di chiarimento sull’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, per le quali bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
L'ENEA precisa che, per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche:
- per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
L'Agenzia, infine, dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo:
- quelli con marcatura CE, cioè materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment);
- quelli senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.
LA NOTA ENEA DEL 2 DICEMBRE 2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
Isolamento Termico
L'isolamento termico riduce lo scambio di calore tra interno ed esterno di un edificio, migliorando l'efficienza energetica e il comfort abitativo. Utilizzando materiali isolanti efficaci si riduce il consumo di energia per riscaldamento e raffreddamento, diminuendo i costi e le emissioni di gas serra. Un buon isolamento mantiene una temperatura interna stabile, migliorando la qualità della vita e la salute degli occupanti. In sintesi, l'isolamento termico è fondamentale per la sostenibilità ambientale e il benessere domestico.
Superbonus
Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.