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Superbonus 110% per il fotovoltaico: ok solo a costruzione ultimata

Agenzia delle Entrate: non si prende la maxi detrazione del 110% per l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico annesso alla villetta ancora in costruzione, sconosciuta al Catasto, e per la quale non è stata ancora presentata la richiesta di accatastamento.

Impianto fotovoltaico: quando prende il Superbonus 110

L’impianto per la produzione di energia solare può beneficiare del Superbonus 110% anche se nuovo di zecca, ma deve essere trainato da un intervento trainante su un edificio esistente realizzato nello stesso periodo.

La sottile 'linea' di demarcazione tra quando la maxi-agevolazione si prende e quando no, per un impianto fotovoltaico, è protagonista della risposta 488/2021 dello scorso 20 luglio, dove si chiarisce che:

  • il 110% per il nuovo impianto fotovoltaico annesso alla villetta ancora in costruzione, sconosciuta al Catasto, e per la quale non è stata ancora presentata la richiesta di accatastamento, non si puà prendere, visto che l'accesso alla maxi-agevolazione è consentita per le opere realizzate su edifici già esistenti.
  • l'installazione dell'impianto fotovoltaico su edifici di nuova costruzione può beneficiare del Superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi all'agevolazione, prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

 

Villetta in costruzione, ma l'impianto arriverà dopo

Nel 'nostro' caso, si sta costruendo una villetta indipendente da destinare ad abitazione principale per la quale il 22 luglio 2020 è stato richiesto il permesso di costruire ottenuto il 2 settembre seguente. L'edificio sarà provvisto di un impianto fotovoltaico di nuova generazione, ma c'è una particolarità sull'avanzamento lavori:

  • la posa del cappotto termico tra box e abitazione sta per essere ultimata,
  • sono state già portate a termine le strutture, le murature, la copertura e la coibentazione esterna,
  • l'impianto fotovoltaico sarà invece realizzato dopo l'accatastamento dell’abitazione.

Si chiede quindi se per usufruire del Superbonus 110% con riferimento all'impianto:

  • servirà effettuare un intervento trainante e, in tal caso, di che tipo;
  • servirà un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione;
  • qual è la documentazione da conservare.

Superbonus 110% per il fotovoltaico: ok solo a costruzione ultimata

Le regole del Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Dopo il solito excursus, le Entrate ricordano che gli impianti solari fotovoltaici rientrano tra le opere agevolabili trainate a patto che

  • siano installati congiuntamente a un intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione oppure antisismico con accesso al Superbonus;
  • sia prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa dell'energia non auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per l'autoconsumo.

 

L'accatastamento e le opere trainanti collegate

Per il 110%, continua il Fisco, serve la prova dell’esistenza di un fabbricato, cioè il suo accatastamento o la richiesta di accatastamento.

Dalla lettura della norma, la detrazione del 110% per la realizzazione di un nuovo sistema per la produzione di energia solare è comunque subordinata alla contestuale effettuazione di una delle opere trainanti, previste al comma 1 dell’articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o al successivo comma 4 (interventi antisismici).

Al verificarsi della suddetta condizione la detrazione spetta, ma esclusivamente per le spese relative all'istallazione dell'impianto e al suo sistema di accumulo.

Nell’ipotesi descritta, secondo l’Agenzia, la condizione non è riscontrabile. L'impianto fotovoltaico non è infatti agganciabile a un intervento “trainante” visto che il sistema sarà installato dopo l'accatastamento della villetta e, quindi, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna. In definitiva, allo stato delle cose, l'istante non può essere ammesso al Superbonus.

Come si potrebbe ovviare? Soltanto se l’opera è portata a termine insieme ai lavori trainanti, anche se prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato ricadono tra l’inizio e la conclusione dei lavori trainanti. In tal caso il contribuente potrà accedere al Superbonus solo per i costi relative all'istallazione dell'impianto solare.

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