Superbonus 110% per il fotovoltaico sul tetto adiacente: detrazione ok se è una pertinenza
Agenzia delle Entrate: la posa del pannello sulla falda confinante può fruire dello sconto, considerando che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso il beneficio anche alle strutture pertinenziali agli edifici
In un intervento di riqualificazione energetica su un edificio detenuto in comodato d'uso, il titolare potrà beneficiare del Superbonus anche per l’impianto solare fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato attiguo.
Lo si evince dalla risposta 614/2021 dello scorso 20 settembre dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla realizzazione - come intervento "trainato" - di un impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione, ma con pannelli solari installati sulla falda del tetto dell'edificio adiacente di cui l'Istante è comproprietario.
Riassumendo, la domanda è: si può prendere il Superbonus per l'impianto con i pannelli solari installati sull'altra falda del tetto, a causa di disposizioni e regolamenti edilizi locali?
Le regole del Superbonus per gli impianti fotovoltaici
Le Entrate, in primis, ricordano che il Superbonus si applica alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del dpr 412/1993, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L'applicazione del 110% è subordinata a:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.
Il fotovoltaico nelle parti comuni e nelle pertinenze degli edifici
Nella circolare n. 30/E del 2020, ricorda il Fisco, è stato chiarito, inoltre, che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio;
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
- su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
L'installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Non solo: la recente legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell'art.119 del DL Rilancio, prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici».
L’istante quindi potrà fruire del Superbonus nel rispetto di tutti i requisiti, fra cui l’effettiva realizzazione di un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia installato sull'edificio vicino, diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà.
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