Superbonus 110, quanti chiarimenti: limiti di spesa, infissi e demo-ricostruzione, trainati e trainanti
Agenzia delle Entrate: quando i lavori sono realizzati su singole unità immobiliari, tale limite va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente
Sappiamo bene che le regole del Superbonus comprendono dei precisi limiti di spesa per singolo lavoro agevolabile.
L'Agenzia delle Entrate 'torna' sulla questione - sempre 'gettonata' nella risposta 289/2022, relativa al caso di un contribuente proprietario di due corpi edilizi posti a distanza di circa 1,50 metri l'uno dall'altro in un terreno agricolo su un'area extraurbana costituiti dall'alloggio "A" (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3 e da una cantina accatastata in categoria C/2 posta al suo seminterrato) e dall'alloggio "B" (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3) nonché di un garage identificato nella categoria catastale C/6 e distaccato da entrambi i corpi di fabbrica.
La cantina ed il garage sono pertinenziali ai due alloggi i quali, pur avendo ciascuno un "accesso autonomo dall'esterno" hanno le utenze idriche ed elettriche in comune così come lo smaltimento delle acque reflue avviene con un'unica rete fognaria.
Nello specifico, avverrà una demolizione (parziale) e ricostruzione “con ampliamento” attraverso interventi strutturali, che prevedono l’installazione di un impianto termico centralizzato a "biomassa" a servizio di entrambi gli alloggi, l'isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli infissi, la posa in opera di schermature solari, l'installazione di dispositivi multimediali e di un impianto fotovoltaico sul complesso edilizio.
Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico che intende realizzare.
I limiti di spesa
Le Entrate chiariscono che per la realizzazione degli interventi antisismici l'importo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari e l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Quindi, se l'intervento antisismico riguardi entrambi i corpi di fabbrica, l'Istante avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a 192.000 euro (96.000 x 2).
Questo perché i lavori ammessi al Sismabonus, attratti nella maxi agevolazione per effetto del richiamo all’articolo 16 del DL 63/2013, che a sua volta rimanda all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili (risoluzione n. 60/2020)
Demolizione e ricostruzione con ampliamento: interventi antisismici ex ante, infissi ex post
Prima viene ricordato che il CSLP ha già chiarito che, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Quindi, trattandosi qui di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam e al volume non riscaldato delle pertinenze.
Diverso è il caso della sostituzione degli infissi, collegata all’efficientamento energetico: qui 'conta' la sola situazione 'finale', per cui la detrazione spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli stessi.
Trainati e trainanti
Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi "trainati" finalizzati al risparmio energetico, l'AdE precisa che le norme di riferimento in taluni casi individuano un limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Poiché il comma 2 dell'art.119 del decreto Rilancio stabilisce che per i predetti interventi "trainati" l'aliquota del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Pertanto, con riferimento ai prospettati interventi, l'ammontare massimo di spesa sarà pari a 109.090 euro (60.000/1.1 = 54.545 x 2) per l'installazione di collettori solari termici, di infissi e di schermature solari, a 30.000 euro (15.000 x 2) per l'installazione di impianti di domotica ed a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale per l'installazione di impianti fotovoltaici (essendo contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001).
Le tempistiche: SAL 30% entro il 30 settembre
Le Entrate infine parlano di tempistiche ma qui dobbiamo ricordare che il SAL 30% (cioè il completamento dei lavori almeno per il 30%) per le unifamiliari che vogliono prendere il Superbonus è stato posticipato al 30 settembre 2022 dal DL Aiuti (50/2022): non più, quindi, come segnalano le Entrate in un interpello evidentemente precedente alla pubblicazione del DL 50 in Gazzetta Ufficiale, al 30 giugno.
LA RISPOSTA 289/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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