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Superbonus: differenze tra la dimostrazione del 30% del SAL unifamiliari e la pratica obbligatoria ENEA

Entro il 30 settembre 2022 il direttore dei lavori deve redigere la dichiarazione dell'effettuazione di almeno il 30% dei lavori per beneficiare del Superbonus sulle case unifamiliari: chiariamo le differenze tra questo adempimento e quello inerente l'asseverazione dei lavori tramite portale ENEA, anche perché c’è una terza particolarità di cui tener conto per quel che riguarda le asseverazioni del SuperSismabonus

Il prossimo 30 settembre 2022 scade, come ben sappiamo, il termine per la dimostrazione del raggiungimento del 30% dei lavori (SAL) ai sensi del comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i. per quel che riguarda gli edifici unifamiliari (villette, case singole, ecc).

Questa scadenza non va confusa con un’altra, in realtà non prefissata, ma che può coincidere con quella del 30 settembre anche in virtù del fatto che può essere relativa al 30% (ma anche al 60%) del SAL per lavori di efficientamento energetico per i quali si può fruire del Superbonus. Parliamo della ‘pratica ENEA’ conosciuta anche come asseverazione ENEA, che - per il Superbonus - può anche essere redatta e presentata da un professionista abilitato entro 90 giorni dal termine dei lavori (sia complessivi, che del 60 o del 30%) sul portale ENEA.

Vediamo allora di chiarire bene le differenze tra i due tipi di adempimenti, anche perché c’è una terza particolarità di cui tener conto per quel che riguarda le asseverazioni obbligatorie ENEA.

Superbonus: differenze tra la dimostrazione del 30% del SAL unifamiliari e la pratica obbligatoria ENEA

Case unifamiliari: dimostrazione SAL 30% al 30 settembre

Sappiamo che l’art.14 del DL 50/2022 (Aiuti) ha stabilito che la possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, del Superbonus 110 per cento relativo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, "siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).

In tal senso, come abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso collegate, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 791/2021, ha chiarito si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, come per esempio:

  • Libretto delle Misure,
  • Stato d’Avanzamento Lavori,
  • rilievo fotografico della consistenza dei lavori,
  • copia di bolle e/o fatture delle spese sostenute,

da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

Asseverazione (pratica) ENEA per Superbonus: cos’è, chi la redige, entro quando va presentata

Per gli interventi che rientrano nel ‘perimetro’ del SuperEcobonus 110% (lavori trainanti e trainati), ma anche per l’Ecobonus classico, il Bonus Facciate 60% e il Bonus Ristrutturazione classico, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Tale asseverazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica ad ENEA, sia in caso si voglia beneficiare direttamente della maxi-detrazione sia che si ‘opti’ per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art.121 DL 34/2020), cioè le due alternative alla fruizione diretta dell’agevolazione.

Il Decreto del MISE 6 agosto 2020, cd. “decreto asseverazioni” ha definito sia le modalità di trasmissione che i contenuti dell’asseverazione (requisiti tecnici e congruità delle spese).

Va evidenziato che i due decreti di riferimento (asseverazioni e requisiti tecnici) sono poi stati ‘ritoccati’, in particolare il secondo, dal DM MITE del 14 febbraio 2022, cd. Decreto Costi Massimi, per il quale l’ENEA ha realizzato, d’intesa col MITE, precise FAQ di chiarimento.

L’asseverazione di cui sopra va rilasciata al termine dei lavori o anche per stati di avanzamento lavori, al 30% e/o al 60%.

Come chiarito dall'ENEA in un documento ufficiale, serve ASSEVERAZIONE «Superbonus» per:

Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori);
Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori);
Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali bisogna quindi inviare innanzitutto all’ENEA l’asseverazione attraverso l’apposito sito e solo dopo il 5° giorno dal rilascio della ricevuta si può successivamente trasmettere l’apposito modulo per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o per lo sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione/asseverazione va inviata tassativamente entro 90 giorni dalla fine dei lavori, che viene stabilita dall’attestazione della funzionalità dell’impianto alla data del collaudo oppure con altra attestazione del soggetto che ha eseguito i lavori o del tecnico che compila l’asseverazione. Non è valida l’autocertificazione del beneficiario.

Sappiamo che, per completare il procedimento asseverativo è necessario caricare sul portale ENEA - qui le istruzioni ufficiali della stessa Agenzia - la copia della polizza assicurativa espressamente stipulata per il Superbonus, le Attestazioni di Prestazione Energetica (APE) sia ‘ante’ che ‘post’ intervento, il computo metrico dei lavori, le fatture delle spese sostenute.

L’asseverazione per il SuperEcobonus, in definitiva, riguarda:

  • requisiti tecnici;
  • congruità delle spese.

Nel Portale SuperEcobonus si allega sempre il Computo metrico.

SuperSismabonus in stand by

Ma il SuperSismabonus? Qui siamo di fronte a una situazione particolare perché l’art.24 del DL 36/2022 (PNRR 2) ha esteso l’obbligatorietà della pratica ENEA anche al Sismabonus (e quindi al SuperSismabonus), ma al momento tale adempimento resta ‘nel limbo’ in quanto mancano le indicazioni del MITE sul monitoraggio.

La stessa ENEA, sul portale dedicato al Superbonus, con una nota ha informato gli utenti di essere “in attesa di ricevere dal Ministero competente (MiTE) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. L'obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite”.

Al momento, quindi, la pratica ENEA non riguarda il Sismabonus e il SuperSismabonus ma solo il SuperEcobonus.

La differenza tra i due adempimenti

Siamo quindi di fronte a due adempimenti diversi, visto che:

  • la dimostrazione del 30% del SAL per le unifamiliari, da effettuare entro il 30 settembre 2022, è a carico del direttore dei lavori che dovrà attestare l’effettuazione dei lavori con una dichiarazione basata su alcuni documenti da inviare all’impresa esecutrice e al committente, oltre che a conservare in caso di controlli, e serve SOLO a dimostrate l’avvenuta effettuazione del 30% dei lavori per beneficiare del Superbonus 110% (sia direttamente che con opzione alternativa) per l'anno 2022 entro il 31 dicembre;
  • la pratica ENEA Superbonus si fa online per tutti i tipi di edifici, condomini inclusi, è a carico di un tecnico abilitato (che può coincidere o meno col direttore dei lavori di cantiere) dotato di polizza assicurativa, si può fare anche in corso d’opera e va perfezionata entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o dalla fine del 30% o del 60% del SAL), con specifiche regole definite dall’ENEA sul suo portale, ed è obbligatoria sia in caso di fruizione diretta che in caso di scelta dell'opzione alternativa (cessione del credito o sconto in fattura).

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