Superbonus e altri bonus edilizi: il vademecum RPT sul nuovo reato di false asseverazioni
La Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato la guida “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”
Dedicato a tutti i professionisti asseveratori, il nuovo vademecum della RPT fornisce osservazioni e 9 raccomandazioni inerenti il reato di "false attestazioni del tecnico asseveratore" previsto dall'art. 28-bis comma 2, lett. a) del DL 4/2022 (Sostegni Ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2022 tramite l'introduzione, all’art. 119 del DL Rilancio (34/2020) del comma 13 bis-1.
False attestazioni del tecnico asseveratore: cosa dice la norma
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
L'irretroatività della norma
La RPT in primis evidenzia che il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva legge 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).
Il nuovo reato di false informazioni del tecnico asseveratore: perimetro er ambito
La RPT, dopo un excursus normativo dedicato alle fattispecie affini e all'inquadramento della nuova sanzione, nel paragrafo 4 entra più nello specifico sottolineando che:
- la disposizione analizzata costituisce reato proprio, vale a dire che può essere commessa esclusivamente da tecnici abilitati. La definizione della categoria può ricavarsi dal Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo economico (DM Requisiti), che lo individua nel «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Potranno pertanto incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione Ingegneri, Architetti, Geometri ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;
- l'ambito di rischio penale viene individuato nell’attività di asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall’art. 121: si tratta sia delle asseverazioni relative all'ecobonus, per il quale i tecnici abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute, sia per il c.d. sismabonus, per il quale il tecnico è chiamato ad asseverare l’efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico;
- le condotte punite sono tre:
- esporre informazioni false;
- omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso; - attestare falsamente la congruità delle spese.
Le raccomandazioni
La RPT, alla fine dell'approfondimento, fornisce alcune raccomandazioni molto utili per i professionisti tecnici asseveratori che redigono le asseverazioni ex art.119 comma 13 DL Rilancio. Tra queste, segnaliamo:
- attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
- redigere l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui sopra;
compilare ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso; - astenersi dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
- non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
- astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista.
IL VADEMECUM INTEGRALE DELLA RPT SUL REATO DI FALSE ASSEVERAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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