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Superbonus e altri bonus: come funziona la rettifica della comunicazione per la cessione del credito

Agenzia delle Entrate: la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.

Abbiamo trattato di recente le novità in materia di 'rettifica' o 'remissione in bonis' per le comunicazioni inerenti la scelta di una delle due opzioni alternative possibili alla fruizione diretta di un bonus edilizio, cioè lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La circolare 33/E/2022 del 7 ottobre scorso, in combinato con la risoluzione 58/E/2022 dell'11 ottobre, hanno infatti fornito ulteriori chiarimenti sulla possibilità che il contribuente ha - dopo le novità apportate in materia dal DL Aiuti-Bis sulla responsabilità solidale alleggerita per il fornitore dello sconto in fattura o il cessionario della cessione del credito - sia per correggere eventuali istanze 'errate', sia per procedere fuori tempo massimo all'invio delle stesse pagando 250 euro (rimessione in bonis).

Sostituzione della comunicazione per l'opzione: si può fare?

In tal senso, un recentissimo interrogativo posto da un contribuente alla Posta di FiscoOggi dell'Agenzia delle Entrate è relativo all'invio, nella comunicazione dell'opzione per la cessione del credito d’imposta, derivante dall’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di informazioni non corrette.

Si chiede quindi la possibilità di inviare un’altra comunicazione in sostituzione della precedente, considerato che il credito non è stato ancora accettato nella procedura.

Le tempistiche per l'annullamento della comunicazione: cosa si può fare entro 5 giorni

L'Agenzia delle Entrate risponde ricordando che la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.

In alternativa, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra comunicazione che sostituisce interamente quella già trasmessa (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022).

Rifiuto del credito da parte del cessionario: come funziona dopo i 5 giorni

Se, invece, è già trascorso il citato termine e, quindi, non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l’apposita funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.

Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata.

Nella circolare n. 33/2022, come anticipato sopra, l’Agenzia ha fornito importanti indicazioni operative per risolvere alcune tipologie di errore e per gestire i casi in cui la Comunicazione non è stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.

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