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SuperSismabonus Acquisti, quando vale la proroga a fine anno? Se il rogito supera il 30 giugno 2022

Agenzia delle Entrate: non può usufruire della maxi detrazione del 110% l’acquirente di un immobile residenziale, in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del sisma bonus acquisti, se sottoscrive il contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare del 24 maggio 2021, entro il 30 novembre 2022 versando un secondo acconto il 30 giugno 2022

Con la risposta 384/2022 del 20 luglio, l'Agenzia delle Entrate 'rischia' di creare qualche dubbio in materia di SuperSismabonus Acquisti, soprattutto dopo la proroga operata in materia dalla legge di conversione del DL 36/2022, cd. Decreto PNRR 2.

Andiamo però per ordine, partendo da quel che sottolinea il Fisco che si occupa nello specifico dell'applicazione del Superbonus alla compravendita di un immobile residenziale per il quale l’acquirente può beneficiare del sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, del DL 63/2013).

In particolare, il dubbio nasce dai limiti temporali previsti dalla maxi detrazione rispetto all’evolversi della vicenda.

SuperSismabonus Acquisti, quando vale la proroga a fine anno? Se il rogito supera il 30 giugno 2022

Preliminare di vendita, caparra, saldo: come 'funziona' il Sismabonus Acquisti?

L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”.

L'impresa venditrice ha poi però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, la consegna dell'immobile sarebbe slittata dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.

Si chiede quindi se, nonostante il rinvio della consegna dell’immobile da parte della ditta, si possa beneficiare del Superbonus e se, nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in base al contratto preliminare, si versi un secondo acconto sul prezzo della compravendita, sia possibile usufruire del SuperSismabonus Acquisti, optando per lo sconto in fattura.

 

Niente 110% se il rogito 'sfora' il 30 giugno 2022

Le Entrate 'frustrano' il contribuente spiegando che lo slittamento del rogito a novembre 2022 preclude l’applicazione della detrazione maggiorata perché la data sconfina i termini applicativi della misura agevolativa.

Le Entrate evidenziano infatti che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020).

Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 per alcuni casi specifici di applicazione del Superbonus lascia fuori, infatti, il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.

In realtà il DL 36/2022 convertito ha portato questa data al 31 dicembre 2022, ma probabilmente questa risposta precedeva la pubblicazione in GU della norma appena citata.

In ogni caso, per le Entrate, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata e bisognerà accontentarsi del Sismabonus Acquisti 'classico', cioè al 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di optare per lo sconto in fattura.

 

La proroga della legge PNRR 2

Il comma 4-ter dell'articolo 18 del DL 36/2022, convertito in legge 79/2022, specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).

Chiarendo i dubbi degli addetti ai lavori e dei contribuenti, infatti, con tale norma si è disposto che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

La domanda quindi è: il contribuente del 'nostro' rientrerebbe oggi in questo perimetro? Forse servirebbe un nuovo documento - circolare - del Fisco per sbrogliare al meglio la matassa...

 

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