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Tettoia chiusa, tettoia aperta o pergotenda? Come districarsi tra permessi ed edilizia libera

Una struttura portante in legno lamellare di 3 pilastri e 7 travi orizzontali, imperniate al torrino, coperta con doghe in legno non è configurabile come pergotenda.

Non si può 'pensare' di inserire nel novero delle pergotende - e quindi nell'edilizia libera - una struttura portante in legno lamellare di 3 pilastri e 7 travi orizzontali, imperniate al torrino, coperta con doghe in legno depone nel senso che il manufatto modifica la sagoma dell’edificio preesistente, con consistente aumento volumetrico.

Lo si evince dal disposto della sentenza 5873/2023 dello scorso 14 giugno del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione di un comune per una serie di opere abusive tra le quali, appunto, la 'tettoia' del contendere.

Per il Tar siamo ben oltre la pergotenda

Il TAR Campania respingeva il ricorso motivando che:

  • i) le tettoie, quando incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria e necessitano di permesso di costruire;
  • ii) dalla descrizione della sagoma della struttura, della sua dimensione e dei materiali utilizzati per la sua realizzazione deve escludersi che la “tettoia” realizzata sul terrazzo sia qualificabile come elemento di arredo, e, in particolare, come “pergotenda”.

Tettoie chiuse, aperte e pergotende: realtà molto diverse

Palazzo Spada è sulla stessa linea del TAR: la consistenza strutturale e morfologica dell’opera realizzata dall’appellante non è riconducibile alla tipologia della tettoia aperta, quale “elemento di arredo” di cui all’art. 3 d lgs. 222/2016 o, secondo il glossario adottato con il D.M. 2 marzo 2018, quale “pergotenda”.

La struttura portante in legno lamellare di 3 pilastri e 7 travi orizzontali, imperniate al torrino, coperta con doghe in legno depone nel senso che il manufatto modifica la sagoma dell’edificio preesistente, con consistente aumento volumetrico.

Ne deriva che, incidendo sull'assetto edilizio preesistente, l’opera, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dpr 380/2001, non va iscritta nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, bensì necessita, in forza dell'art. 10, comma 1, lettera a) dello stesso Testo Unico Edilizia, del previo rilascio del permesso di costruire.

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