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Ulteriori FAQ della CNCE su verifica congruità incidenza della manodopera lavori edili

La Commissione Nazionale Casse Edili CNCE ha pubblicato 18 FAQ con l'intenzione di fugare i dubbi nati tra gli addetti ai lavori dopo l'entrata in vigore del D.M. 143/2021 e del sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Le FAQ sono di natura tecnica/operativa

L’entrata in vigore del D.M. 143/2021 e del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili aveva creato diverse incertezze tra gli operatori del settore. Proprio per sedare questi dubbi, la Commissione Nazionale Casse Edili CNCE ha pubblicato, pochi giorni fa, alcune FAQ di natura tecnica/operativa in materia di congruità.

Nelle domande chiarificatrici, viene specificato che nel calcolo dell’importo dei lavori edili dovranno essere inclusi anche gli oneri della sicurezza, come previsto dalla lettera d) dell’accordo sulla congruità del 10/9/2020. 

Oppure, si afferma anche che sono soggetti a congruità, secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, i lavori in proprio svolti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa pur coincidendo le figure del committente e dell’appaltatore. Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese.

Inoltre viene detto come in caso di errore nell’inserimento dei dati, si potrà procedere con la correzione, ma solo fino a che il certificato di congruità non è stato emesso. Dopo, infatti, non sarà possibile nessuna variazione.

In totale le FAQ aggiuntive sono 18 e possono essere lette qui.