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Vizi dell'opera e responsabilità solidale tra progettista e appaltatore: cosa succede se c'è concorso di colpa

La Cassazione fornisce chiarimenti sulla responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, nel caso in cui l'unico evento dannoso è imputabile a più persone tra le quali progettista e appaltatore

Responsabilità solidale tra progettista e appaltatore per vizi dell'operaL'ordinanza n.16323 del 21 giugno 2018 della Cassazione è di notevole importanza perché contiene chiarimenti e mette paletti in materia di responsabilità solidale di appaltatore e progettista nel caso in cui l'unico evento dannoso è imputabile a più persone.

Di fatto si sottolinea che "il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all'illecito".

Quindi, resta confermata l'affermazione giurisprudenziale per cui, "in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse".

Ciò significa che, in caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.

Il caso di specie

La Cassazione osserva che la motivazione della corte d'appello, laddove reputa più estesa la responsabilità del progettista rispetto a quella dell'appaltatore (e quindi non coperta dall'accordo transattivo che ha estinto l'obbligazione risarcitoria dell'appaltatore), si fonda su alcuni passaggi inespressi, che si possono così ricostruire in base all'esito del ragionamento decisorio:

  • il committente ha incaricato il progettista di progettare un muro di sostegno;
  • il progettista ha assicurato che si poteva realizzare un muro, idoneo a svolgere funzione di sostegno, ad un costo contenuto secondo il progetto da lui elaborato;
  • l'appaltatore si è limitato ad eseguire il muro in conformità al progetto.

Ma l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è infatti obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

In mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.: v. in questo senso Cass. n. 23594 del 2017. L' appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti.

Nel caso di specie, il danno effettivamente patito dal proprietario committente e che possa causalmente ricondursi all'operato del progettista è costituito dai costi di realizzazione dell'opera (il muro) da questi progettata, inidonea all'uso, e dai costi necessari per l'eliminazione dei danni provocati, costituiti nel caso di specie nei consti necessari per l'eliminazione del predetto muro.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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