Data Pubblicazione:

Regime forfettario con imposta sostitutiva del 15% per chi ha partita Iva: le istruzioni per l'accesso

Nuovo forfettario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita Iva: arrivano e indicazioni per accedere al regime in una circolare dell'Agenzia delle Entrate

Nuovo regime forfettario con imposta sostitutiva del 15% per i titolari di partita Iva: arrivano e indicazioni per accedere al regime in una circolare dell'Agenzia delle Entrate

Nuovi forfettari: le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate

Arrivano, finalmente, le istruzioni ufficiali del Fisco per i nuovi forfettari, ovverosia tutte le partite Iva che potranno accedere al nuovo regime agevolato al 15% (secco), come 'voluto' dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018, art.1 commi da 9 a 11).

Nuovo regime forfettario: le indicazioni

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65 mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività.

Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria.

Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

I chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate dalla circolare n.9 del 10 aprile 2019 regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge n. 145/2018 per le persone fisiche titolari di partita Iva.

Come funziona il regime forfetario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.

Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Le Entrate specificano che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge.

In particolare, la circolare chiarisce anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall’art. 433 del codice civile.

Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario

  • i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione;
  • i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.

Chi può accedere al nuovo forfetario

  • non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa;
  • non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Il perimetro dell’agevolazione e il tetto dei 65mila euro

Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime.

Il contribuente che ha sforato la soglia di 30 mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza superare la “nuova” soglia di 65 mila euro, può rimanere nel regime forfetario.

Per verificare l’eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell’accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal dpr 633/1972.

Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie.

Questi gli adempimenti obbligatori:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle.

I nuovi forfettari, infine, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma devono comunque conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.