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Decreto Sblocca Cantieri: Umbria e Sicilia adeguano le procedure di rilascio delle autorizzazioni sismiche

Autorizzazioni in zona sismica: nelle due regioni, da adesso, procedure più snelle per le opere da realizzare nelle zone a media e bassa sismicità come vuole il DL Sblocca Cantieri

Autorizzazioni in zona sismica: nelle due regioni, da adesso, procedure più snelle per le opere da realizzare nelle zone a media e bassa sismicità come vuole il DL Sblocca Cantieri. Ecco cosa può restare fuori dall'autorizzazione e dal deposito del progetto!

Sblocca Cantieri: anche Umbria e Sicilia si adeguano

La Regione Umbria  e la Regione Sicilia hanno adeguato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sismiche in linea con quanto previsto dal decreto-legge Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019), accodandosi quindi a quanto immediatamente fatto dalla Regione Marche in materia di nulla-osta per costruzioni in zone sismiche.

Vediamo, nello specifico, come sono intervenute le due amministrazioni per adeguare le loro procedure alle nuove indicazioni in materia di autorizzazioni sismiche.

Tre tipi di interventi diversi a seconda delle classi di rischio

Ricordiamo che l'art.3 dello Sblocca Cantieri ha introdotto il nuovo art.94bis al dpr 380/2001, una nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione dell'importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità, così individuati:

  • a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici in zona 1 e 2, nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici strategici e rilevanti;
  • b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3), nuove costruzioni di non particolare complessità ed interventi locali;
  • c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Lo stesso art.94bis dispone l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica preventiva per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica del territorio dove ricadono gli interventi, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento stesso, assoggettando ad autorizzazione i soli interventi classificati rilevanti.

All’art. 94bis comma 2 del dpr 380/2001 viene demandata alle Regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida ministeriali tese ad individuare la rilevanza degli interventi, la possibilità di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali, da non assoggettare alle disposizioni di cui all'art. 83 del dpr 380/2001, prescrivendo che le stesse regioni si conformino alle linee guida ministeriali, non appena queste saranno emanate, ovvero di confermare le disposizioni vigenti, oltre a disciplinare le modalità di controllo a campione e di vigilanza sulle opere.

Regione Umbria: le nuove autorizzazioni sismiche sono simili a quelle 'vecchie'

Vengono adottatate, con effetto immediato, procedure di autorizzazione o deposito assai simili a quelle che erano vigenti prima delle ultime modifiche. Lo Sblocca Cantieri ripropone per molti versi il vecchio modello Umbria prima della bocciatura dell'anno scorso da parte della Corte Costituzionale: in tal senso la deliberazione della Giunta regionale umbra n. 593 del 06/05/2019 adotta l'”Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell’autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018 n. 628. Aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd “Sblocca Cantieri”)” (scaricabile in allegato)

Si evidenzia, inolte, la necessità di provvedere alla ridefinizione delle procedure per i depositi e le richieste di autorizzazione sismica, all’esito della individuazione della “rilevanza” degli interventi ai fini della pubblica incolumità, anche attraverso l’implementazione del portale Umbria-Sis di ricezione on-line delle pratiche.

Regione Sicilia: la lista di ciò che è esente da richiesta di autorizzazione sismica e deposito del progetto

Gli uffici del Genio civile dell’Isola siciliana dovranno concentrare la propria attività di controllo solo su specifici interventi puntualmente individuati dalla DDG 189 del 23 aprile 2019 del Dipartimento tecnico regionale.

Se, dunque, restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni preventive le opere da effettuare nelle zone ad alta sismicità o ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico, basterà il deposito del progetto accompagnato da una dichiarazione di chi lo ha redatto, per quelle da realizzare nelle zone sismiche considerate a media e bassa sismicità.
 
Saranno invece esclusi, sia dall’obbligo dell’autorizzazione che da quello del deposito del progetto, gli interventi cosiddetti ‘privi di rilevanza’ nei riguardi della pubblica incolumità come muri di recinzione, pergolati, piccole piscine, coperture in alluminio o altri materiali leggeri di verande e balconi, ma anche ponteggi temporanei realizzati per la manutenzione o per la ristrutturazione di edifici. Alla ditta, in questo caso, basterà comunicare all’ufficio del Genio civile l’inizio dei lavori trasmettendo anche una loro breve descrizione. Toccherà al direttore dei lavori, alla fine, stilare una dichiarazione di regolare esecuzione.

La Regione Sicilia fa sapere che, ad accelerare i tempi, contribuirà anche il nuovo portale attraverso il quale il dipartimento regionale Tecnico dell’assessorato delle Infrastrutture sta per informatizzare il rilascio, da parte degli uffici del Genio civile dell’Isola, delle autorizzazioni e dei nulla-osta sismici per le opere strutturali.